Scala di sicurezza antincendio: deve rispettare le distanze tra edifici?
Una scala di sicurezza antincendio non costituisce volume tecnico per cui deve rispettare le distanze tra edifici. I chiarimenti della Cassazione
Una scala in metallo antincendio esterna può essere considerata un volume tecnico? E come tale è tenuta al rispetto delle distanze tra edifici?
A tali domande risponde l’ordinanza n. 39034/2021 della Corte di Cassazione, che ribadisce il concetto di volume tecnico.
Il caso
Una vicina decideva di citare in tribunale la società proprietaria di un Hotel confinante con il suo appartamento, poiché la scala esterna in metallo antincendio della struttura ricettiva non rispettava la distanza di 5 m dal confine con il suo immobile, in violazione dell’art. 873 (Distanze nelle costruzioni) del c.c. e del regolamento edilizio.
Il Tribunale ordinario rigettava la domanda, qualificando la scala esterna come volume tecnico e ritenendola, in quanto tale, esclusa dalle disposizioni in tema di distanze legali.
La vicenda giungeva in Corte d’Appello che ribaltava la sentenza del Tribunale e condannava la società all’abbattimento della scala.
La società, quindi, si opponeva con un nuovo ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli ermellini ricordano che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore, ma non anche incidere sul concetto civilistico di “costruzione”.
Fatta questa premessa, i giudici spiegano che, nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto giustamente erronea la qualificazione della scala esterna come mero volume tecnico, evidenziando la sua aderenza alla struttura in muratura dell’albergo e la sua stabile infissione al suolo.
La scala, peraltro, non può essere ricondotta alla nozione di “volume tecnico”, in quanto essa non è destinata a contenere impianti serventi dell’edificio principale, ma ne costituisce parte integrante.
In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi, quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore, di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce (come il vano scale) parte integrante del fabbricato.
Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell’edificio, essa è necessariamente soggetta all’obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, che, pur non realizzando un volume abitativo coperto, comunque rientra nel corpo di fabbrica dell’edificio, è compreso nel concetto civilistico di “costruzione”, in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede.
La Cassazione, a conclusione, ribadisce che il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso. La scala, pertanto, anche se esterna e di sicurezza, in quanto funzionale all’uso dell’edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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