Sbarre parcheggio e titoli edilizi

Sbarra a chiusura di un’area parcheggio: che titolo edilizio occorre?

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Per l’installazione di una sbarra a chiusura di un’area parcheggio basta la SCIA. Lo afferma il Tar Lombardia

Con la sentenza n. 1330/2020 del Tar Lombardia si chiarisce se, e quale, titolo edilizio occorre per l’installazione di una semplice sbarra a chiusura di un parcheggio.

Il caso

Una società immobiliare si vedeva recapitare un’ordinanza di demolizione da parte del Comune riguardo alla sostituzione di una sbarra metallica posta a delimitazione dell’area di parcheggio di sua proprietà.

L’ordinanza di demolizione intimava la rimozione della nuova sbarra, tecnologicamente più avanzata rispetto alla preesistente, installata senza titolo edilizio (a parere dell’amministrazione comunale) a sostituzione della precedente, ormai vecchia ed ammalorata.

Si premette che la sostituzione della vecchia sbarra con la nuova non era stata immediata, ma era intercorso un breve periodo in cui l’area ne era rimasta sprovvista a causa di una diatriba tra condominio e la società in merito al diritto esclusivo di parcheggio della medesima.

La società, quindi, faceva ricorso al Tar lamentando la non necessarietà del permesso di costruire richiesto dal Comune, anche perché si trattava di una mera sostituzione.

La sentenza del Tar Lombardia

Per i giudici del Tar la sostituzione della vecchia sbarra con la nuova costituirebbe un intervento modesto, assoggettabile a DIA (ora SCIA).

Essi infatti precisano che, a prescindere dalla sostituzione operata, in ogni caso, l’intervento in questione trattasi di una sbarra metallica infissa al suolo, di modesta lunghezza, che, per tipologia ed irrilevanza dell’impatto, non necessita di un permesso di costruire.

A parere dei togati, l’intervento può essere ricondotto all’attività di manutenzione ordinaria ad esplicazione del diritto di lecita recinzione della proprietà privata.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

 

praticus-ta

 

1 commento
  1. Stefano Pasquon
    Stefano Pasquon dice:

    “A prescindere dalla sostituzione operata, in ogni caso, l’intervento edilizio in questione, per la sua tipologia e per l’irrilevanza dell’impatto (trattasi di sbarra metallica, infissa al suolo, di modesta lunghezza) non necessita di permesso di costruire, essendo riconducibile all’attività di manutenzione ordinaria (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 07 agosto 2015, n. 3898 e T.A.R. Umbria, Sez. I, 2 febbraio 2017, n.120) ed esplicazione del diritto di lecita recinzione della proprietà privata” . Se ordinaria non è SCIA come da voi scritto ma attività Libera art 6 del 380/01. Il Comune di Venezia da anni ha liberalizzato l’intervento purché nel rispetto del solo Codice Stradale e così in Abaco degli Interventi. Consiglio di Stato 3898 del 07.08.2015 Sez. VI. Attività Libera. NO SCIA –

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