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Sanzione alternativa alla demolizione: come va calcolata?

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Consiglio di Stato: la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione va calcolata in riferimento alla legge 392/78

In linea generale, in caso di abuso edilizio, se la parte abusiva non può essere demolita perché crea pregiudizio alla parte regolarmente eseguita, allora è possibile applicare una sanzione pecuniaria.

Lo prevede il dpr 380/2001, all’art. 34:   

[…] quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale […]

I giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 4463/2021 spiegano come va applicata la suddetta sanzione.

Il caso

Prima delle vendita del proprio appartamento, le proprietarie venivano a conoscenza di una superficie utile lorda maggiore rispetto al progetto assentito; l’agibilità risaliva al 1971.

Le proprietarie, quindi, al fine di regolarizzare la vendita dell’immobile, chiedevano al Comune l’applicazione della misura sanzionatoria sostitutiva (art. 34, comma 2 del dpr 380/2001), per l’impossibilità di rimuoverne le difformità senza intaccare la parte regolare.

Il Comune riteneva di calcolare la misura sanzionatoria sostitutiva alla demolizione di oltre 71.000 euro, facendo riferimento al momento dell’adozione della sanzione (ossia l’anno 2015) ed utilizzando come parametri l’aggiornamento del costo di costruzione e del costo base di produzione di cui alla delibera del Consiglio comunale del 2015, attuativa dell’art. 15 (Coefficienti correttivi del costo base) della legge 27 luglio 1978 n. 392.

In particolare, l’art. 15 prevede le modalità di determinazione dei coefficienti correttivi, in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.

Il Comune aveva determinato tali coefficienti in riferimento all’anno 2015.

Le proprietarie ritenevano, invece, che il costo di produzione andasse calcolandolo rispetto al momento dell’abuso (1971) e non al tempo della sanzione (2015) e con l’applicazione del costo base per le costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1975, ai sensi dell’art. 14 della legge 392/1978, con un risultato pari a 250.000 Lire.

Per tale motivo, le signore facevano ricorso al Tar, che lo accoglieva.

L’amministrazione territoriale a sua volta ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato, ritenendo la natura dell’abuso un illecito permanente, consentendo così la repressione in ogni tempo con la sanzione vigente al tempo in cui l’illecito è sanzionato, a prescindere dal tempo in cui questo fu commesso.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada premette che non sono in discussione:

  • il dovere del Comune di reprimere in ogni tempo gli abusi in difformità;
  • l’onere della prova, che è posto in capo alle sole appellate, sull’ultimazione dell’edificio recante l’accertata difformità, tant’è che non è contestato che tal fabbricato fu reso agibile dal 1971;
  • il carattere sostitutivo della sanzione pecuniaria a quella demolitoria (che ha natura d’eccezione per causa di forza maggiore rispetto all’ordinaria sanzione ripristinatoria).

Occorre però quantificare la sanzione pecuniaria secondo il costo di produzione dell’edificio che avviene soltanto in base alle disposizioni della legge 392/1978 (legge sull’equo canone).

I giudici spiegano che il rinvio materiale alle disposizioni di tale normativa è riferita ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, al di là ed indipendentemente dall’attuale loro vigenza nella materia delle locazioni urbane (CdS 12 marzo 2007 n. 1203).

Anzi (continuano i giudici), il testo unico racchiuso nel dpr 380/2001 è ben successivo alla riforma dell’equo canone, ma non ha inteso adeguarsi al nuovo regime (legge 9 dicembre 1998 n. 431) né allora né adesso, nonostante tutte le modifiche intervenute nella disciplina dell’edilizia.

In conclusione (a parere di Palazzo Spada), la sanzione pecuniaria sostitutiva va calcolata applicando il valore del costo di produzione previsto dagli artt. 14 (Costo base a metro quadrato per gli immobili) e 22 (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975) della legge 392/1978, ma “… aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso…” secondo l’indice ISTAT.

Quindi, la sanzione si calcola in base ai citati criteri  della legge 392/1978, ma con riguardo all’ultimo costo di produzione stabilito dal DM aggiornato, secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione, alla data d’esecuzione dell’abuso e alla sola superficie utile reale aggiuntiva, cioè quella in effetti abusiva.

Insomma, il Comune ha sì la facoltà d’aggiornare le tariffe del costo di costruzione, ma, come tutte le tariffe che s’incorporano in sanzioni amministrative, esse valgono per l’avvenire e non retroagiscono al tempo del commesso abuso.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

estimus
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