Sanatoria e autocertificazione della data di costruzione del manufatto edilizio

Sanatoria: la data di costruzione è autocertificabile?

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Tar Lazio e CdS, due giudizi a confronto: per il Tar una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di terzi non può essere presa in considerazione come prova di datazione di un manufatto, ma per il CdS sì!

Che valore può avere la testimonianza di terzi resa in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la data di realizzazione di un manufatto ai fini della sanatoria ordinaria art. 36 dpr 380/2021 o delle sanatorie eccezionali disposte con apposite leggi di c.d. condono edilizio?

La giurisprudenza può venirci in aiuto a far chiarezza anche in questo caso, pur se non di rado i pareri su una stessa problematica, provenienti dalle aule di tribunali di diverso ordine e grado di giudizio, potrebbero sovente risultare contrastanti.

Per cercare di mettere a fuoco la questione di oggi, brevemente analizzeremo in merito due pareri discordanti che giungono da due sentenze su casi simili:

  • il primo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1222 del 21/02/2022;
  • il secondo dal Tar Lazio con la sentenza n. 3378 del 24/03/2022.

L’onere della prova di datazione di un manufatto a chi spetta?

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest’ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione.

Il Tar sulla data di costruzione di un manufatto e le dichiarazioni dell’impresa che l’ha realizzato

I proprietari di un manufatto realizzato senza autorizzazione ne chiedevano il titolo edilizio in sanatoria al Comune attraverso il beneficio del c.d. terzo condono edilizio e, dovendo provare la data di realizzazione del manufatto entro il 31 marzo 2003, provvedevano alla produzione di diverse dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese:

  • dal personale della ditta che aveva eseguito l’appalto per l’edificazione del manufatto nonché da soggetti che avevano lavorato con propri mezzi alla relativa realizzazione;
  • dal contratto di appalto con la stessa ditta;
  • dalla documentazione contabile e fiscale che attestava la regolarità della contabilità per l’anno d’imposta 2002.

Il parere del Tar Lazio sulle dichiarazioni di atto notorio

I giudici del Tar ritengono che la documentazione versata in atti non sia in grado di dimostrare, in maniera sufficientemente certa, l’esistenza del manufatto alla data del 31/03/2003, in quanto, valutata nel suo complesso, non è tale da fornire elementi gravi, precisi e concordanti in grado di superare le conclusioni cui è giunta l’Amministrazione.

In particolare, quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, si rileva che le medesime non hanno valore di prove, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito e condiviso dallo stesso Tar, secondo cui:

le dichiarazioni di terzi non appaiono idonee a comprovare la data di realizzazione di opere edilizie, in quanto le medesime non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano di per sé idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato e l’attendibilità delle dichiarazioni di terzi sulla datazione del fabbricato da sanare in mancanza di prove valide dall’Amministrazione

Di diverso parere sono i giudici del CdS che accolgono il ricorso promosso per un caso simile.

I fatti questa volta riguardano un garage abusivo destinato ad essere demolito a mezzo provvedimento comunale, garage che i proprietari facevano risalire antecedentemente 1967.

I proprietari del manufatto lamentano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto, in merito alla data di edificazione del garage, come unico elemento probatorio a loro disposizione, tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti tutti perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi (che avevano attestato l’esistenza del garage in epoca precedente al 1 gennaio 1967 in contrasto alla posizione del Comune che invece lo datava al 1975).

Da Palazzo Spada si precisa al riguardo che:

a fronte di tali dichiarazioni ‒ che il Collegio non ha motivi per considerare inattendibili ‒ il provvedimento impugnato fornisce elementi non risolutivi in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto: si limita infatti a dire che lo stesso era esistente alla data del 26.06.1975

I giudici concludono che oltretutto, nel caso in esame, il Comune “ha lasciato decorrere inutilmente il termine assegnatogli per depositare elemento di riscontro circa l’epoca di costruzione del garage“, costituendo ciò un ulteriore argomento di prova che corrobora le dichiarazioni sostitutive prodotte dall’appellante.

Insomma un’autocertificazione tesa a dimostrare l’epoca di realizzazione di un manufatto ha valore di prova che il Comune è tenuto a confutare con altre prove più consistenti.

 

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praticus-ta
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