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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Sanatoria giurisprudenziale? No senza la doppia conformità urbanistica!

Sanatoria giurisprudenziale? No senza la doppia conformità urbanistica!

La sanatoria non è un condono, tra l'abuso e la richiesta di sanatoria deve sussistere il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 30 Novembre 2023/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
No alla sanatoria giurisprudenziale impropria, occorre la doppia conformità

La Corte di Cassazione torna a ribadire la non liceità di una possibile sanatoria ordinaria per sopraggiunte nuove regole che renderebbero l’abuso conforme al regolamento urbanistico ed edilizio. Tutto ciò verrebbe irrimediabilmente a confliggere con l’accertamento della doppia conformità, condizione imprescindibile alla stessa sanatoria prescritta dall’art. 36 del Testo unico dell’edilizia. Ti ricordo che la sanatoria ordinaria e il condono edilizio sono pratiche delicate e complesse che possono necessitare dell’intervento e delle competenze di più professionisti, per tale gestione condivisa occorre valutare l’utilizzo di una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione con risparmio di tempo ed esclusione degli errori.

Diamo spazio, quindi, alla sentenza penale n. 43823/2023 della Corte di Cassazione.

Posso sanare un abuso edilizio in contrasto con i vecchi regolamenti urbanistici-edilizi, ma in sintonia con i regolamenti attuali?

Un Comune dichiarava non valido il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. 380/2001) di alcune opere, poiché mancava il presupposto della doppia conformità. Di conseguenza, ne ordinava la demolizione.

Il proprietario degli abusi da demolire protestava richiamando un (ormai, attualmente e definitivamente superato) orientamento giurisprudenziale del CdS che aveva ammesso la possibilità di regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguire, lo fossero diventate solo successivamente. Il privato specificava in merito che, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, pur non estinguendosi il reato urbanistico, sarebbe stato ingiusto procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo poi assentito.

La discussione veniva trascinata prima in tribunale e poi in Corte d’Appello, fino al giudizio finale della Cassazione.

La Corte di Cassazione: la sanatoria ordinaria (art. 36 D.P.R. 380/01) non è un condono edilizio che ammette la legittimazione postuma di un abuso

Gli ermellini ricordano che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2001 revoca l’ordine di demolizione, solo se rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso citato. Quest’ultimo richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria:

dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica […]

No alla doppia conformità senza autorizzazione sismica

Ma la stessa Cassazione ha anche precisato che:

il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.

La sanatoria ordinaria con la doppia conformità è finalizzata alla legittimazione dei soli abusi formali

I giudici della Suprema Corte, in merito alle finalità della sanatoria ordinaria e al suo principale presupposto della doppia conformità, richiamano un giudizio della Corte Costituzionale:

Il rispetto del requisito della doppia conformità risulta finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità (Corte cost., sent. n. 101/2013).

La stessa Corte Costituzionale ha ulteriormente osservato che, diversamente dal condono, la sanatoria ordinaria è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi “formali”, ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, “anche di natura preventiva e deterrente“, finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture “sostanzialiste” della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità.

Il ricorso è dichiarato, quindi, inammissibile.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • Il Comune può annullare una SCIA in sanatoria oltre i 30 giorni dalla presentazione?
  • “Abuso edilizio: senza doppia conformità nessuna sanatoria!“
  • “Sanatoria edilizia: niente doppia conformità se si viola la disciplina antisismica“
  • “Permesso di costruire in sanatoria condizionato: non è legittimo“
  • “Decreto salva casa”
  • “Conformità urbanistica: cos’è e come si attesta“
  • “Condono edilizio 1985“
  • “SCIA in sanatoria costo“
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