Salva Casa Valle d’Aosta: focus sulla legge di recepimento
La Legge regionale 17/2025 recepisce il salva casa e modifica la normativa urbanistica in Valle d’Aosta: stato legittimo, destinazioni d’uso, tolleranze, sottotetti e sanatorie
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 1° luglio 2025 la Legge regionale 10 giugno 2025, n. 17 che interviene in materia di urbanistica ed edilizia recependo in parte il decreto statale “Salva casa” (legge 105/2024).
Il provvedimento apporta rilevanti modifiche alla legge regionale 11/1998, la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta.
Ecco in sintesi le novità da conoscere per chi costruisce e progetta in Valle d’Aosta e il testo in PDF della Legge 17/2025. Appena disponibile forniremo anche il testo della Legge 11/1998 aggiornata e coordinata con le modifiche introdotte dalla Legge 17/2025.
Nell’ambito delle nuove opportunità offerte dalla normativa regionale sul recupero dei sottotetti, locali interrati e sul cambio di destinazione d’uso, l’adozione di un software di progettazione edilizia 3D/BIM come Edificius rappresenta un importante valore aggiunto per i professionisti. Questo strumento integra tutte le fasi della progettazione architettonica, dalla modellazione 2D/3D fino alla gestione dei computi e alla produzione di tavole, sezioni e rendering fotorealistici
Indice
- I testi di legge sul recepimento del Salva Casa in Valle d’Aosta
- Stato legittimo
- Mutamento di destinazione d’uso senza opere
- Tolleranze costruttive ed esecutive
- Varianti ante ’77
- Accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali
- Variazioni essenziali
- Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Altezza minima e di requisiti igienico-sanitari
- Sottotetti
- Rimozione opere abusive/Alienazione immobili abusivi
I testi di legge sul recepimento del Salva Casa in Valle d’Aosta
Stato legittimo
Modificata la normativa regionale (art. 59 bis Lr 11/1998) con le novità introdotte dal D.L. Salva Casa in tema di stato legittimo, con alcune differenze:
- non è stata riportata la possibilità di attestare lo stato legittimo con il titolo abilitativo che ha “legittimato” la costruzione (è rimasta la possibilità di attestare lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare con il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione);
- è stato specificato che lo stato legittimo può essere dimostrato attraverso l’ultimo titolo che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che la verifica che l’amministrazione competente in sede di rilascio dello stesso deve aver effettuato sia relativa alla legittimità formale dei titoli pregressi;
- non è stata recepita la possibilità di dimostrare lo stato legittimo attraverso i documenti probanti previsti all’art. 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo (estratti cartografici, documenti d’archivio, etc.) nel caso in cui non siano disponibili gli estremi del titolo abilitativo.
Per la verifica dello stato legittimo per interventi nei condomini o singole unità immobiliari (art. 9 bis, comma 1-ter) è stata inserita la norma all’interno dell’art. 59 bis lr 11/1998.
Mutamento di destinazione d’uso senza opere
Ripresa la nozione contenuta nell’art. 23-ter D.P.R. 380/2001.
MUTAMENTO ORIZZONTALE
Il diverso uso dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, all’interno della stessa categoria di destinazione è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Fino all’approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.
MUTAMENTO VERTICALE
È sempre ammesso il cambio d’uso di singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, tra le seguenti categorie funzionari:
- destinazione ad abitazione permanente o principale;
- destinazione ad abitazione temporanea; destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale; destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;
- destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive.
Tale mutamento inoltre deve:
- riguardare immobili ricompresi nelle zone A, B e C, ovvero nelle zone equiparabili;
- avvenire nel rispetto delle normative di settore;
- rimane ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Viene inoltre specificato che in tali casi:
- il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dagli strumenti urbanistici e dalle disposizioni regionali, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi;
- fino all’approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.
Tolleranze costruttive ed esecutive
Inserite nella normativa regionale (art.80 bis lr 11/1998) le disposizioni dell’art. 34.bis comma 1-bis, 1-ter, 2-bis e 3-ter del D.P.R. 380/2001, come modificati dal D.L. 69/2024 come convertito.
Varianti ante ’77
Modificata la normativa regionale (art.80 lr 11/1998) con l’introduzione di quanto previsto dall’art. 34-ter commi 1-3 D.P.R. 380/2001.
Accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali
Inserita nell’ordinamento regionale una disciplina (art.84-bis lr 11/1998) che recepisce quanto previsto dall’art. 36-bis D.P.R. 380/2001 con alcune differenze, tra cui la previsione in tema di sanatoria condizionata la quale prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è condizionato alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi che non interferiscono con entità immobiliari tra loro dipendenti da un punto di vista impiantistico, strutturale e giuridico, qualora necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.
Variazioni essenziali
Modificata la normativa regionale in tema di variazioni essenziali (art. 78 Lr 11/1998).
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Modificata la normativa regionale (art. 80 lr 11/1998) con la sanzione pecuniaria del triplo valore venale dell’opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione dell’opera stessa, determinato dall’ufficio tecnico del Comune.
Altezza minima e di requisiti igienico-sanitari
Modificata la normativa regionale in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione (art.95 lr 11/1998) con differenze rispetto a quanto previsto dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5quater dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, tra cui la specificazione che l’applicazione delle misure “derogatorie” deve riferirsi ad interventi sino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della ristrutturazione comportante opere di totale demolizione e ricostruzione, su fabbricati esterni alle zone di tipo A.
Inoltre, per quanto attiene alla misure minime per alloggi monostanza, viene specificato che si applicano i seguenti limiti:
- alloggio monostanza esistente alla data del 24 maggio 2024, con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 20 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 28 metri quadrati, per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A;
- alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 28 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 38 metri quadrati per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal regolamento di cui al D.M. 236/1989. Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A.
Sottotetti
Il nuovo art. 88-bis della legge 11/1998 consente gli interventi di recupero dei sottotetti anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza legittimamente acquisiti, anche in deroga ai limiti relativi alla superficie utile ammessa dal PRG.
Viene inoltre specificato che tale deroga si applica anche agli interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento).
Rimozione opere abusive/Alienazione immobili abusivi
Recepite le novità introdotte all’art. 31 D.P.R. 380/2004 dal D.L. 69/2024 ma solo nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/salva-casa-valle-d-aosta/


