Salva Casa Puglia: destinazione d’uso, modelli edilizi e nuova normativa sismica
La Regione Puglia ha rivisto la normativa sulle costruzioni in zona sismica e pubblica i nuovi modelli edilizi per allinearli al Salva Casa. Disponibile SCIA, CILA, PdC, SCIA alternativa al PdC e SCA in PDF
La Regione Puglia ha aggiornato il quadro normativo e procedurale relativo all’edilizia, introducendo due delibere fondamentali che riorganizzano sia la modulistica che le procedure tecniche in materia di costruzioni per aggiornarle alle disposizioni del D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, Decreto Salva Casa.
La legge 15/2025 ha modificato la Legge 33/2007 e la Legge 48/2017 integrando le novità normative del salva casa in riferimento ai mutamenti di destinazione d’uso e al recupero dei sottotetti.
La D.G.R. n. 534 del 3 dicembre 2025 recepisce l’Accordo della Conferenza Unificata e aggiorna i modelli unificati per la presentazione delle principali istanze edilizie. I nuovi modelli riguardano SCIA, Permesso di costruire, SCIA alternativa al PdC, CILA e SCIA Agibilità, garantendo maggiore uniformità e semplicità nella gestione delle pratiche edilizie.
Parallelamente, con la D.G.R. n. 1725 del 10 novembre 2025, la Regione ha ridefinito la disciplina regionale in materia di costruzioni in zone sismiche, sostituendo integralmente la D.G.R. 1663/2022 e recependo le novità normative nazionali. La delibera introduce un quadro organico di regole e procedure aggiornate per la classificazione degli interventi, l’autorizzazione, le varianti, l’accertamento di conformità, i pareri geomorfologici, il collaudo e la chiusura delle pratiche arretrate.
Indice
Legge 15/2025: modifiche alle norme sul cambio di destinazione d’uso
La Legge Regionale 15/2025 ha apportato modifiche significative alla normativa sui cambi di destinazione d’uso in Puglia, specificamente nell’articolo 4 della Legge Regionale 48/2017.
Una delle modifiche riguarda l’introduzione di una definizione chiara di “mutamento d’uso senza opere”. Questo termine, che segue le indicazioni fornite a livello nazionale, stabilisce che non tutti i cambi di destinazione d’uso richiedono modifiche strutturali o edilizie. Alcuni cambiamenti possono avvenire senza la necessità di interventi fisici, semplificando così la gestione di queste situazioni.
La legge ribadisce quanto già previsto dal D.P.R. 380/2001 (articolo 23-ter, comma 1-quinquies), ovvero che i cambi di destinazione d’uso rilevanti, che prevedano o meno opere edilizie, devono essere autorizzati tramite un permesso di costruire o, una SCIA alternativa al PdC.
La scelta tra i due titoli edilizi dipende dal tipo di intervento edilizio a cui è collegato il mutamento d’uso. Inoltre, la legge stabilisce che quando il cambiamento riguarda una destinazione d’uso che appartiene alla stessa categoria funzionale, è sufficiente presentare una semplice segnalazione certificata di inizio attività, senza necessità di permessi complessi.
La nuova normativa precisa che tutti i cambi di destinazione d’uso, anche quelli che non comportano il passaggio a una diversa categoria funzionale, devono rispettare gli strumenti urbanistici locali. In altre parole, i comuni hanno la facoltà di stabilire delle limitazioni per motivi legati alla tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale.
Inoltre, possono essere previste restrizioni anche per garantire il decoro urbano e preservare i caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
Le disposizioni degli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001, nonché le norme regionali che ne derivano, hanno la priorità su eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali che siano già stati approvati e siano in vigore alla data di entrata in vigore del D.L 69/2024.
Il Consiglio comunale, tramite apposita delibera, individua le aree in cui le disposizioni contenute nei commi da 1-ter a 1-quinquies dell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 si applicano anche alle unità immobiliari situate al primo piano fuori terra o seminterrate.
Legge 15/2025: modifiche alle norme sul recupero dei sottotetti
La Legge Regionale 15/2025 ha introdotto modifiche alla Legge regionale 33/2007 sul recupero dei sottotetti.
Il recupero volumetrico degli edifici può essere autorizzato, ma solo se gli edifici interessati sono stati legittimamente costruiti entro la data del 28 luglio 2025. Il recupero del sottotetto è possibile, ma con alcune limitazioni precise: non può comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda già previste dal titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione, né l’inclinazione delle falde. Inoltre, è consentito anche quando l’intervento non rispetta le distanze minime tra gli edifici o dai confini, purché vengano rispettate le distanze originarie stabilite al momento della costruzione dell’edificio, non siano apportate modifiche alla forma e alla superficie dell’area del sottotetto come definita dalle pareti perimetrali e sia mantenuta l’altezza massima dell’edificio.
Modelli edilizi aggiornati al Salva Casa
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 3 dicembre 2025, la Regione Puglia ha recepito l’Accordo approvato in Conferenza Unificata lo scorso 27 marzo e 30 luglio 2025, relativo all’adozione dei modelli unificati e standardizzati per la presentazione delle principali istanze edilizie. I nuovi modelli tengono conto delle disposizioni introdotte dal D.L. 69/2024, volto a semplificare e uniformare le procedure in ambito edilizio e urbanistico.
I modelli aggiornati in conformità al decreto Salva Casa sono:
- SCIA edilizia;
- Permesso di costruire;
- SCIA alternativa al Permesso di costruire;
- CILA edilizia;
- SCIA Agibilità.
Restano in vigore i restanti moduli approvati con determinazioni n. 32 e 101 del 2017.
Il file.zip qui disponibile per il download gratuito contiene anche i modelli non interessati dalle modifiche e ancora validi.
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D.G.R. 1725/2025: semplificazioni della normativa sismica
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1725 del 10 novembre 2025, pubblicata sul BURP n. 96 del 1° dicembre 2025, la Regione Puglia introduce un nuovo e articolato atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche, rivedendo in modo sostanziale la disciplina tecnica e procedurale vigente.
Il provvedimento sostituisce integralmente la D.G.R. 1663/2022, recependo le novità normative introdotte negli ultimi anni, tra cui il Decreto Salva Casa 2024 (L. 105/2024), e armonizzando il quadro regolamentare regionale alle evoluzioni del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 30 aprile 2020.
La delibera introduce un nuovo sistema aggiornato, più chiaro e più aderente alle norme nazionali, ridefinendo completamente la disciplina regionale sismica. Si tratta di uno dei più ampi riordini delle procedure su:
- classificazione degli interventi sismici;
- modalità di autorizzazione;
- gestione delle varianti;
- accertamento di conformità strutturale;
- pareri geomorfologici;
- chiusura delle pratiche arretrate;
- collaudo, depositi e documentazione finale.
Cosa prevede la nuova delibera: allegati e contenuti aggiornati
La D.G.R. 1725/2025 approva la revisione delle categorie di intervento e delle relative procedure, introducendo cinque nuovi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante:
- Allegato A – Interventi “rilevanti” per la pubblica incolumità;
- Allegato B – Interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità;
- Allegato C – Interventi “privi di rilevanza” per la pubblica incolumità;
- Allegato D – Varianti di carattere non sostanziale;
- Allegato E – Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti in materia di costruzioni in zone sismiche.
Nel dettaglio, l’Allegato A comprende le opere più significative, come edifici alti o snelli, infrastrutture rilevanti e interventi complessi, per le quali è obbligatoria l’autorizzazione sismica preventiva e un progetto strutturale dettagliato. L’Allegato B riguarda interventi di minore impatto, quali costruzioni ordinarie, edifici regolari, manufatti agricoli o riparazioni locali, che non necessitano di autorizzazione preventiva ma devono essere preannunciati e possono essere controllati a campione. L’Allegato C include interventi leggeri, come pergolati, pensiline, piccoli volumi tecnici o soppalchi, per i quali è sufficiente l’asseverazione del progettista, vietando però di aggregare più interventi per aggirare gli obblighi. L’Allegato D disciplina le varianti non sostanziali, cioè modifiche che non alterano sollecitazioni o rigidezza strutturale, che non richiedono preavviso ma devono essere indicate nella relazione finale. L’Allegato E costituisce il cuore operativo della delibera, regolando deposito dei progetti, procedure autorizzative, gestione delle varianti, rapporti con gli enti delegati, sistemi di trasmissione della documentazione, controlli e chiusura delle pratiche arretrate, creando un quadro uniforme e semplificato dell’intera materia.
Accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. 380/2001)
La Regione, alla luce delle novità introdotte dal Salva Casa 2024, fornisce oggi un quadro completo delle diverse situazioni in cui è possibile attivare l’accertamento di conformità. Le casistiche principali sono tre.
La prima riguarda i casi di assenza totale di titolo abilitativo o di totale difformità dell’opera rispetto a quanto autorizzato: in queste situazioni trova applicazione integrale il principio della doppia conformità, che richiede la verifica sia della conformità urbanistica sia di quella strutturale, in riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’intervento e a quella attuale.
La seconda casistica comprende le difformità parziali e le variazioni essenziali. Per queste ipotesi sono previste procedure differenziate, calibrate in base all’entità dello scostamento rispetto al progetto originario, con percorsi autorizzativi modulati sulla gravità delle irregolarità riscontrate.
La terza riguarda le tolleranze costruttive, per le quali non è richiesto il rispetto del principio di doppia conformità. In particolare, nelle zone classificate a bassa sismicità sono previste procedure semplificate e più snelle.
Infine, quando l’opera non risultava conforme alle norme tecniche vigenti al momento della sua realizzazione, è comunque possibile ottenere un’autorizzazione in sanatoria. In questo caso, però, il rilascio è subordinato all’esecuzione degli interventi necessari per adeguare l’opera alla normativa tecnica attuale, previa regolare acquisizione del titolo edilizio e deposito — o autorizzazione — ai sensi degli articoli 93 o 94.
Relazione a strutture ultimate e collaudo statico
La delibera chiarisce e conferma alcuni obblighi fondamentali in materia di sicurezza strutturale. In primo luogo, permane l’obbligo di procedere al deposito della relazione a strutture ultimate, come previsto dall’articolo 65, una volta concluse le opere strutturali. Allo stesso modo, per tutti gli interventi che rientrano nelle previsioni dell’articolo 67, resta necessaria l’esecuzione del collaudo statico, quale verifica finale indispensabile.
La disciplina distingue inoltre tra tre tipologie di edifici, in base all’epoca di costruzione: quelli realizzati prima del 1940, quelli edificati tra il 1940 e il 1972 e quelli successivi al 1972. Questa suddivisione è utile a definire le modalità di verifica e gli adempimenti richiesti, considerando l’evoluzione normativa e tecnica intervenuta nel tempo.
In alcuni casi specifici è ammesso il ricorso alla dichiarazione asseverata di sicurezza strutturale, che può semplificare la procedura. Tuttavia, tale dichiarazione non può mai sostituire il collaudo statico quando quest’ultimo è espressamente previsto dalla normativa.
Condono edilizio e “certificato di idoneità statica”
La Regione chiarisce in modo definitivo il ruolo e i limiti del certificato di idoneità statica. Tale documento è richiesto esclusivamente nell’ambito dei procedimenti di condono edilizio e non può in alcun caso essere utilizzato come alternativa al collaudo statico, quando quest’ultimo è previsto dalla normativa.
Il certificato deve attestare la sicurezza complessiva dell’intero edificio, e non quella di singole unità immobiliari considerate isolatamente. Per essere valido, deve inoltre basarsi su una valutazione completa che includa le analisi statiche e, laddove previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, anche le analisi sismiche. Tutte le verifiche devono quindi fare riferimento alle regole tecniche applicabili all’epoca in cui l’edificio è stato realizzato.
Parere di compatibilità geomorfologica (art. 89 D.P.R. 380/2001)
La Regione mette a disposizione una guida estremamente dettagliata riguardo alla gestione dei pareri tecnici necessari nei procedimenti edilizi. Vengono specificati innanzitutto i casi in cui il parere risulta obbligatorio, insieme all’elenco dei contenuti minimi che devono comporre il dossier tecnico da trasmettere.
La trasmissione della documentazione può avvenire esclusivamente tramite PEC dell’Ufficio comunale competente, e in alcuni casi è richiesto anche il preventivo rilascio di pareri propedeutici, come quello dell’Autorità di Bacino. Il fascicolo deve includere un’analisi completa sotto diversi profili: geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico.
Sono inoltre indicati i criteri specifici per gli interventi situati nelle zone R3 e R4, nonché nelle aree soggette a rischio idraulico, per le quali valgono prescrizioni più rigorose.
Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni, con la possibilità di una sola sospensione dei termini per integrazioni o approfondimenti.
Infine, la Regione Puglia segnala l’esistenza di un ingente numero di pratiche pregresse, anteriori al DPGR 177/2010, rimaste incomplete presso l’ex Genio Civile. Con la delibera viene introdotta una procedura finalizzata a chiudere queste pratiche arretrate, consentendo di integrare la documentazione mancante, come denunce di depositi, relazioni tecniche e collaudi, e di completare gli iter sospesi da tempo.
L’obiettivo è sanare l’arretrato regionale, assicurando che tutti i procedimenti vengano regolarizzati secondo le norme vigenti. La delibera prevede inoltre una distinzione operativa tra due tipologie di interventi: da un lato le opere realizzate su delega agli enti locali, dall’altro quelle per le quali la Regione ha agito come stazione appaltante.
Il provvedimento dichiara la cessazione dell’efficacia della D.G.R. 1663/2022 dalla data di pubblicazione e revoca i seguenti atti:
- D.G.R. 1309/2010 – recante “D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi”;
- D.G.R. 1166/2016 – “D.P.R. 380/2001 – Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive”;
- Circolare 63622/2010 –“D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94, 98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa”.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/salva-casa-puglia/




