Saldo e stralcio dei debiti, ecco il modello da presentare entro il 30 aprile
In arrivo il “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi per chi versa in una grave e comprovata situazione economica. Cosa c’è da sapere
I contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica potranno estinguere i debiti fiscali e contributivi riportati nelle cartelle e negli avvisi in maniera agevolata, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora: si tratta della definizione agevolata del “saldo e stralcio“.
Saldo e stralcio, cos’è
La procedura di “saldo e stralcio” dei debiti, contenuta nella legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184-199), consente alle persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi nelle cartelle e negli avvisi in forma ridotta, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia dal 16 e il 35%, in base alla situazione economica del contribuente.
Secondo le regole definite dalla legge di Bilancio 2019, si parla di grave e comprovata situazione di difficoltà economica se:
- l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito al proprio nucleo familiare non supera il limite di 20.0000 euro
- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, sia stata aperta procedura di liquidazione (di cui all’art. 14-ter della legge 3/2012)
I soggetti beneficiari
Possono aderire alla procedura i soli contribuenti che hanno i suddetti requisiti reddituali (di grave e comprovata situazione di difficoltà economica) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da omesso versamento di:
- imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del dpr 600/1973 e all’articolo 54-bis del dpr 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni
- contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento
Precedenti rottamazioni
Rientrano nella definizione agevolata del “saldo e stralcio” anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal dl 193/2016 e dal dl 148/2017, per le quali non siano stati perfezionati i pagamenti delle somme dovute.
Inoltre, per coloro i quali rimangono fuori dalla procedura, ossia in caso di mancanza dei requisiti, scatta la “rottamazione-ter” per i debiti comunque definibili ai sensi dell’articolo 3 del dl 119/2018. Gli importi dovuti sono, quindi, calcolati secondo la “rottamazione-ter”, con le relative scadenze di pagamento.
Modello “SA-ST”, come si compila
Per presentare l’istanza di adesione alla procedura “saldo e stralcio”, è necessario inviare il modello “SA-ST”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2019.
Di seguito la procedura da seguire per una corretta compilazione del modello:
- inserire i dati personali e indicare le cartelle o gli avvisi per i quali si richiede l’adesione alla procedura
- attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica in cui ci si ritrova, riportando: i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando la copia conforme del decreto relativo alla procedura di liquidazione
- specificare come si intende versare la somma dovuta: in un’unica soluzione o in 5 rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019
- presentare il modello entro il 30 aprile 2019, con copia del documento di identità, tramite posta elettronica certificata,Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento o direttamente presso un suo sportello
Entro il 31 ottobre 2019 l’agente incaricato comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate.
Come si paga
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato, come dichiarato nel modello, alternativamente:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019
- in 5 rate pari al:
- 35%, con scadenza fissata al 30 novembre 2019
- 20%, con scadenza al 31 marzo 2020
- 15%, con scadenza al 31 luglio 2020
- 15%, con scadenza al 31 marzo 2021
- restante 15%, con scadenza al 31 luglio 2021
In caso di pagamento rateale, dal 1° dicembre 2019 vanno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.
Quanto si paga
Per estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” si verserà una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente, ossia:
- il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro
- il 20% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro
- il 35% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro
Nel caso di contribuenti per i quali risulti aperta la procedura di liquidazione, la percentuale per il pagamento è pari al 10% degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi.
Controlli
In merito ai controlli, sono previsti controlli sull’Isee nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati; in presenza, invece, di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il contribuente deve fornire entro un termine di almeno 20 giorni dalla comunicazione, la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modello.
Nei casi di mancato tempestivo invio della documentazione e nei casi di irregolarità od omissioni costituenti falsità, la definizione agevolata non ha luogo e il debito residuo sarà riaffidato in riscossione.
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