SAL Superbonus a cavallo anno

SAL a cavallo d’anno e cessione del credito

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SAL 30% per interventi a cavallo d’anno: le limitazioni imposte dal principio di cassa

La nuova risposta delle Entrate (Interpello 56/2022) fornisce un’interpretazione a una questione particolarmente sentita a fine anno, quando in molti devono certificare un SAL di almeno il 30% facendo riferimento a lavori e spese afferenti a due anni diversi.

Nella fattispecie, il contribuente chiede al Fisco se l’importo afferente al primo SAL, emesso nel 2022 e riferito a spese sostenute sia nel 2021 che nel 2022 (a cavallo di due anni), sia cedibile ad un istituto di credito e, in caso affermativo, quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus (in quanto la comunicazione consente la scelta di un solo anno).

SAL e principio di cassa per Superbonus

Per rispondere alla domanda dell’istante, occorre fare alcune considerazioni su principi generali.

In pratica bisogna fare i conti con due questioni che viaggiano separatamente: SAL da un lato e principio di cassa dall’altro.

Per il SAL non ci sono dubbi: si tratta di attestare il raggiungimento del 30% dei lavori (eseguiti!) rispetto all’intervento complessivo. Non c’è nessun tipo di problema con le date: nel momento in cui si contabilizza il 30% della spesa, questa può afferire anche ad anni diversi (gli unici limiti in tal senso sono le scadenze del Superbonus, per le diverse tipologie di interventi e soggetti beneficiari).

Il vero problema è il principio di cassa: l’opzione per la cessione del credito può essere concretamente esercitata solo per le spese afferenti all’anno in cui si emette il SAL. In pratica, occorre raggiungere il 30% nello stesso anno.

Invece, le spese che afferiscono allo stesso SAL, ma sostenute nell’anno precedente dovranno essere utilizzate per forza in dichiarazione, (almeno per la prima rata, mentre le successive potranno essere cedute).

Questa è la conclusione a cui arriva l’Agenzia delle Entrate, secondo la logica che le spese del 2021 non possono essere cedute in virtù del fatto che nel 2021 non era ancora stato realizzato il 30%.

Prima del chiarimento, in molti hanno ragionato svincolando il SAL dal principio di cassa, come apparrebbe naturale fare dopo aver letto il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020:

l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

ma i problemi sono sorti già nel momento in cui è stato necessario comunicare l’opzione, in quanto risulta possibile indicare un solo anno.

Con l’interpello 56, dunque, le Entrate confermano la necessità di riferirsi al principio di cassa.

Ciò sicuramente creerà difficoltà agli operatori e ai contribuenti negli ultimi mesi dell’anno: saranno disincentivati gli interventi da iniziare a fine anno (il rischio è di non raggiungere almeno il 30% entro il 31 dicembre e non poter monetizzare la spesa sostenuta) oppure per quelli iniziati si farà la corsa a raggiungere il 30%.

Ricordiamo, comunque, che per le spese sostenute nell’anno precedente, anche se è necessario usufruire della detrazione direttamente in dichiarazione per la prima rata, è comunque possibile cedere tutte le rate successive.

Le regole per l’emissione dei SAL

Cogliamo l’occasione per fare il punto sulle regole per l’emissione del SAL per i vari bonus edili.

Emettere un SAL, lo abbiamo detto prima, vuol dire rendicontare i lavori effettuati dall’inizio fino a una certa data; più in particolare, il SAL riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione (v. articolo specifico sul SAL).

SAL e Superbonus (ecobonus e sismabonus)

Per il Superbonus i SAL vanno determinati distintamente tra ecobonus e sismabonus (v. articolo su come si calcolano i SAL):

  • SAL ecobonus 110: ammontare complessivo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti / importo degli stessi lavori previsti in progetto;
  • SAL sismabonus 110: ammontare complessivo dei lavori di messa in sicurezza statica eseguiti / importo degli stessi lavori previsti in progetto.

NB: il denominatore tiene in conto l’importo complessivo dei lavori (anche eccedenti la spesa massima agevolata).

Per procedere alla cessione del credito/sconto in fattura in ambito Superbonus, occorre aver realizzato (e pagato) il 30% dei lavori.

SAL altri bonus

Per la determinazione del SAL valgono le stesse regole:

  • lavori eseguiti/lavori in progetto 

Tuttavia, stando alla Circolare 16/E di fine 2021, per procedere alla cessione del credito o allo sconto è sufficiente che i lavori siano almeno iniziati.

 

 

 

usBIM.superbonus

 

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