Transazioni commerciali e ritardo dei pagamenti: fissato il saggio

Transazioni commerciali e ritardo pagamenti: fissato il saggio degli interessi di mora

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Pubblicato in Gazzetta il saggio degli interessi di mora per il secondo semestre 2022: ancora allo zero per cento!

E’ disponibile in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022 il comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze riguardante il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: il tasso di interesse allo 0% per il secondo semestre 2022.

Gli interessi moratori, infatti, vanno determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

  • per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
  • per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

Per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 si comunica che il tasso di riferimento è pari allo 0%.

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Decreto legislativo n. 231/2002

I termini di pagamento delle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dal dlgs n. 231/2002, al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti.

Il provvedimento ha, infatti, lo scopo di scoraggiare il fenomeno dei ritardati pagamenti che determina effetti gravi e penalizzanti per le imprese, e in particolare per le PMI, le quali sono costrette a ricorrere al credito bancario per far fronte ai pagamenti; in tal modo si innesca un pericoloso meccanismo che, nel lungo periodo, determina un generale rallentamento dell’economia.

A tal riguardo, il dlgs n. 231/2002 ha introdotto una disciplina “punitiva” per chi effettua pagamenti in ritardo, stabilendo (salvo diverso accordo tra le parti) che il termine di pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 giorni e, in caso di ritardato pagamento, l’interesse da pagare risulti di entità più elevata rispetto al tasso di interesse legale.

In particolare, l’articolo 5 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, interessi di mora ad un tasso diverso, considerevolmente più alto rispetto a quello previsto in generale dall’art. 1284 c.c., senza necessità di costituzione in mora del debitore oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito.

Ambito applicativo

Il decreto 231 si applica a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell’ambito di contratti tra imprese o tra imprese e PA, ivi compresi i pagamenti dovuti in base agli appalti di lavori pubblici che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

 

 

 

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