Saggio d’interesse per ritardato pagamento di crediti professionali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, ha comunicato che il saggio d’interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista (7%) , e’ pari al 3,35% per il 2° semestre 2002 e al 2,85% per il 1° semestre 2003.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, ha comunicato che il saggio d’interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista (7%), e’ pari al 3,35% per il 2° semestre 2002 e al 2,85% per il 1° semestre 2003.
Si ricorda che il citato D. Lgs. 231/2002 è applicabile, esclusivamente per i contratti stipulati successivamente al 08/08/2002, a:
Si ricorda che il citato D. Lgs. 231/2002 è applicabile, esclusivamente per i contratti stipulati successivamente al 08/08/2002, a:
- crediti professionali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese (così come definite all’art. 2 del D.Lgs. 231/2002)
- ai ritardati pagamenti relativi alle procedure di appalto dei settori esclusi (disciplinate dal decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 158) .
Documento | Dimensione | Formato |
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D.Lgs. 231/2002 | 59 Kb | ![]() |
D.Lgs. 17 marzo 1994, n. 158 | 157 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/saggio-d-interesse-per-ritardato-pagamento-di-crediti-professionali/
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