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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » RUP e DEC: compiti e differenze secondo il codice appalti

RUP e DEC: compiti e differenze secondo il codice appalti

RUP e DEC: chi sono e cosa fanno il responsabile unico del progetto e il direttore dell'esecuzione secondo il codice appalti? Ecco le differenze

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 1 Luglio 2024/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
RUP e DEC differenze: responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione dei contratti pubblici secondo il D.L.gs. 36-2023

RUP e DEC, responsabile unico del progetto e direttore dell’esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell’appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere. Scopriamo tutti i dettagli.

Indice

  • DEC e RUP: chi sono?
  • RUP e DEC possono coincidere?
  • Quando il RUP non può essere direttore dell’esecuzione?
  • DEC e RUP: le differenze
  • L’ANAC esorta le stazioni appaltanti: controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti!

DEC e RUP: chi sono?

Una delle principali novità del nuovo codice appalti riguarda proprio la figura del RUP. Al di là del cambio nome (da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto), la figura assume una veste diversa: adesso si parla di un vero e propri project manager. Ha un ruolo chiave all’interno dell’appalto che abbraccia tutte le fasi, dalla progettazione fino a all’esecuzione. Viene nominato subito, nel primo atto utile (bando di gara e simili).

Il RUP, di norma, svolge i compiti del DEC (direttore dell’esecuzione), ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32 del codice. Il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse dell’esecuzione del contratto anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9.

RUP e DEC possono coincidere?

Quando il RUP può coincidere con il DEC? Secondo l’articolo 114, comma 7 del nuovo codice, per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Quindi, RUP e DEC possono coincidere dato che il RUP può essere direttore dell’esecuzione del contratto.

Quando il RUP non può essere direttore dell’esecuzione?

Il D.L.gs. 36/2023 delinea alcuni casi in cui il RUP non può coincidere con il direttore dell’esecuzione. I casi sono i seguenti:

  • prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
  • interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  • prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  • interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  • ragioni che riguardano l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

RUP e direttore lavori

Il rapporto tra il responsabile unico del progetto e il direttore dei lavori è di stretta collaborazione, ma con ruoli e responsabilità distinti.

Il D.L. opera in piena autonomia nell’esecuzione dei contratti, coordinando e supervisionando l’attività dell’ufficio di direzione dei lavori. Tuttavia, è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal RUP, che a sua volta ha il compito di controllare la qualità delle prestazioni complessive dell’appalto.

Il D.L. svolge molteplici attività, tra le quali l’accettazione dei materiali e l’emissione di ordini di servizio relativi agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Inoltre si occupa di verificare la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto dei tempi e delle normative, nonché di compilare documenti contabili per monitorare la spesa legata all’opera.

Il RUP, d’altro canto, è responsabile della direzione generale dell’appalto e ha il potere di impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. Inoltre, è il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l’avanzamento dei lavori e le eventuali problematiche riscontrate durante l’esecuzione.

Quindi, il D.L. svolge un ruolo operativo diretto sulla gestione tecnica ed economica dei lavori, mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e controllo sull’intero processo contrattuale, assicurando la conformità agli obiettivi e alle normative stabilite.

DEC e RUP: le differenze

Le principali differenze tra il RUP e il DEC si possono individuare esaminando le rispettive funzioni, competenze e momenti di intervento nei processi di appalto pubblico.

Il RUP è una figura centrale che opera lungo tutto il ciclo di vita dell’appalto pubblico, dalla fase di programmazione e progettazione fino alla fase di esecuzione del contratto. Viene nominato dalle stazioni appaltanti per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione e ha la responsabilità di garantire la correttezza e l’efficacia delle procedure. I compiti del RUP includono la promozione e la supervisione delle attività preliminari, la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi e il coordinamento delle attività necessarie alla redazione dei vari livelli progettuali. Durante la fase di esecuzione, il RUP propone la nomina del direttore dei lavori e impartisce le istruzioni necessarie per garantire la regolarità dei lavori. Inoltre, il RUP ha la responsabilità di monitorare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori, autorizzare modifiche contrattuali e rilasciare certificati di pagamento e di esecuzione dei lavori.

Il ruolo del DEC, invece, è focalizzato specificamente sulla fase di esecuzione del contratto. Secondo l’articolo 114 del D.Lgs. 36/2023, il RUP si avvale del DEC (o del direttore dei lavori) per controllare i livelli di qualità delle prestazioni durante l’esecuzione del contratto. Il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse dell’esecuzione del contratto. I suoi compiti specifici includono la presentazione periodica di rapporti al RUP sull’andamento delle attività, la proposta di modifiche e varianti, la gestione delle contestazioni tecniche che possono influire sull’esecuzione del contratto. Inoltre, il DEC deve essere nominato nei casi in cui non può coincidere con il RUP.

Una differenza fondamentale tra le due figure riguarda anche i requisiti professionali e l’ambito di competenza:

  • il RUP deve possedere competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere, con specifici requisiti di esperienza e formazione variabili in base alla complessità e all’importo dell’appalto. Ad esempio, per appalti di lavori, il RUP deve avere qualifiche che vanno dal diploma tecnico con esperienza pluriennale alla laurea magistrale con abilitazione professionale e anni di esperienza;
  • il DEC, invece, generalmente svolge le sue funzioni in base alle competenze del RUP, ma in casi specifici come servizi e forniture di particolare importanza, può essere una figura diversa con requisiti professionali altrettanto elevati e specifici.

In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e interviene in tutte le fasi dell’appalto, garantendo la regolarità e la qualità del processo complessivo, il DEC si concentra sull’esecuzione tecnica del contratto, assicurando che le prestazioni siano conformi ai requisiti contrattuali e alle normative vigenti.

Le attività del responsabile unico del progetto e del direttore dell’esecuzione sono tante e complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità. È utile il supporto di un software giornale dei lavori e direzione lavori per avere una visione completa di tutti i lavori in esecuzione.

L’ANAC esorta le stazioni appaltanti: controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti!

Con una recente delibera (n. 497 del 29 ottobre 2024), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato l’importanza di rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti pubblici, promuovendo un monitoraggio concreto e documentato. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto.

Sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite. È richiesto l’uso di criteri misurabili per redigere attestazioni periodiche di regolare esecuzione, basate su analisi qualitative e quantitative. La verbalizzazione accurata delle attività di controllo è fondamentale per assicurare trasparenza e tracciabilità, prevenendo potenziali sanzioni.

Il documento fornisce linee guida operative ai RUP e ai DEC per superare le criticità riscontrate nelle attività di vigilanza. Tra le misure suggerite:

  • ispezioni periodiche e a sorpresa, per garantire un monitoraggio continuo;
  • check-list di verifica e verbali dettagliati, redatti in contraddittorio con l’appaltatore;
  • valutazione tecnica delle migliorie proposte, con modalità chiare e trasparenti.

I controlli devono essere costanti e sistematici, non limitandosi a risposte reattive a segnalazioni o problematiche emerse. È emersa, infatti, la frequente assenza di documentazione che attesti le verifiche svolte, compromettendo la trasparenza e la tracciabilità.

Le direttive derivano da anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza d’ufficio, soprattutto in appalti relativi a servizi e forniture. Tra le principali problematiche:

  • controlli effettuati solo a posteriori, spesso in risposta a segnalazioni esterne;
  • mancanza di evidenze documentali sulle verifiche condotte;
  • scarso utilizzo di strumenti digitali per tracciare le attività in tempo reale.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/rup-e-dec-compiti-e-differenze-secondo-il-codice-appalti/
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