Antincendio: presentata la bozza della Regola Tecnica per strutture sanitarie
Ecco il testo della bozza della Regola Tecnica Verticale in materia di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie con più di 25 posti letto
Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) il 16 ottobre scorso ha presentato, in materia di prevenzione incendi, le bozze di due nuove Regole Tecniche Verticali (RTV):
- strutture sanitarie
- impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Strutture sanitarie e prevenzione incendi
La normativa nazionale prevede che tutte le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio.
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al dpr n. 151/2011, gli ospedali (e simili) sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto; inoltre, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del dm del 1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio).
Ai fini della prevenzione incendi, le strutture sanitarie sono realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Bozza RTV strutture sanitarie
La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale circa le strutture sanitarie contiene un aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:
- le strutture sanitarie, con numero di posti letto P > 25, che erogano prestazioni:
- in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno
- residenze sanitarie assistenziali (RSA)
- le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 (per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima).
Per la progettazione della sicurezza antincendio delle case di riposo per anziani con numero di posti letto P > 25 può essere impiegata la RTV V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”.
I contenuti sono:
- Scopo e campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Altre indicazioni
- Opera da costruzione con un numero di posti letto P ≤ 25
- Riferimenti
In allegato la bozza non in vigore della nuova RTV che sarà integrata nel Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015), specificatamente nella sezione V.
Clicca qui per scaricare la bozza della RTV strutture sanitarie

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