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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Le norme antincendio per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti

Le norme antincendio per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti

Norme antincendio per stoccaggio e trattamento rifiuti: campo di applicazione del D.M. 26/07/2022, classificazioni, misure tecniche, DPR 151/2011 e scadenza 2027

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 6 Ottobre 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Regola-Tecnica-Verticale-Impianti-stoccaggio-rifiuti

Le norme antincendio per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sono definite dal D.M. 26/07/2022 e dalla relativa regola tecnica, da applicare in combinazione con il Codice di prevenzione incendi.

In particolare, l’art. 3 del decreto prevede l’applicazione della RTV insieme alle sezioni del Codice relative a:

  • G – Generalità;
  • S – Strategia antincendio;
  • V – Regole tecniche verticali, per i capitoli pertinenti indicati dal decreto;
  • M – Metodi.

La RTV sviluppa poi le misure specifiche per stoccaggio e trattamento dei rifiuti: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo incendio, rivelazione e allarme, operatività e sicurezza degli impianti tecnologici.

Per le attività esistenti interessate il termine quinquennale di adeguamento scade il 9 novembre 2027.

Indice

  • Un impianto di rifiuti è automaticamente soggetto al D.P.R. 151/2011?
  • Cosa disciplina la normativa antincendio per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti?
  • Come vengono classificate le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti?
  • Come deve essere valutato il rischio incendio negli impianti di rifiuti?
  • Quali misure di reazione e resistenza al fuoco sono richieste?
  • Come devono essere compartimentate le aree di stoccaggio?
  • Quali limiti devono rispettare i cumuli di rifiuti?
  • Quali distanze devono esserci tra i cumuli di rifiuti?
  • Come devono essere organizzati gli stoccaggi all’aperto?
  • Cosa prevede la RTV per la gestione della sicurezza antincendio?
  • Quali sistemi di controllo dell’incendio sono necessari?
  • Quando sono necessari rivelazione e allarme incendio?
  • Quali misure sono previste contro intrusioni e surriscaldamenti?
  • E’ richiesta l’idoneità tecnica per gli addetti antincendio?
  • Quali controlli deve fare oggi il tecnico?
  • FAQ, schema e freshness

Un impianto di rifiuti è automaticamente soggetto al D.P.R. 151/2011?

La nota VVF n. 19672 del 21 settembre 2026 chiarisce che gli impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti non risultano espressamente ricompresi tra le attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Le ordinarie procedure di prevenzione incendi devono però essere attivate quando, all’interno del relativo sedime, sono presenti una o più attività soggette ai controlli, in relazione ai rispettivi limiti di assoggettabilità.

La nota richiama, a titolo esemplificativo, quattro attività, descritte nella guida al D.P.R. 151/2011 sulle attività di prevenzione incendi:

AttivitàAmbito e soglie di assoggettabilità
34 – Carta e materiali cartaceiDepositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi e biblioteche; depositi per la cernita di carta usata, stracci, cascami e fibre tessili destinati all’industria cartaria. La soglia è oltre 5.000 kg.
43 – Gomma e pneumaticiProduzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e laboratori di vulcanizzazione: oltre 5.000 kg. Per i depositi di prodotti in gomma, pneumatici e materiali simili, la soglia è oltre 10.000 kg.
44 – Materie plasticheStabilimenti, impianti e depositi nei quali si producono, lavorano o detengono materie plastiche: oltre 5.000 kg.
70 – Locali adibiti a depositoLocali con superficie lorda superiore a 1.000 m² e presenza complessiva di merci e materiali combustibili superiore a 5.000 kg. Le due condizioni devono ricorrere entrambe.

L’elenco riportato nella nota non esaurisce le possibili attività da verificare. Il tecnico deve quindi esaminare lavorazioni, depositi e altre attività effettivamente presenti nell’impianto, confrontandone caratteristiche e dimensioni con le pertinenti voci dell’Allegato I.

La sola qualificazione dell’insediamento come impianto di gestione dei rifiuti non è sufficiente a concludere la verifica.

Cosa disciplina la normativa antincendio per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti?

La RTV approvata con D.M. 26/07/2022 si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti, in via esclusiva oppure a servizio degli impianti di trattamento, con esclusione dei rifiuti inerti e radioattivi. Si applica inoltre ai centri di raccolta dei rifiuti con superficie superiore a 3.000 m².

Non sono esclusi i depositi temporanei come definiti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Nel calcolo della superficie dei centri di raccolta sono invece escluse le superfici verdi perimetrali.

Icona

Download Gratuito D.m. 26/07/2022 - Prevenzione incendi impianti stoccaggio e trattamento rifiuti

Campo di applicazione in sintesi

AttivitàApplicazione RTV
Stoccaggio di rifiuti come attività esclusivaSì
Stoccaggio a servizio di impianto di trattamentoSì
Trattamento con relative aree di stoccaggioSì, secondo il campo definito dalla RTV
Rifiuti inertiEsclusi dal campo indicato
Rifiuti radioattiviEsclusi
Centro di raccolta > 3.000 m²Sì

Come vengono classificate le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti?

La RTV classifica gli impianti innanzitutto in funzione della superficie complessiva. La classificazione AA, AB e AC condiziona successivamente diversi livelli di prestazione della strategia antincendio.

ClasseSuperficie lorda A
AAA ≤ 5.000 m²
AB5.000 m² < A ≤ 10.000 m²
ACA > 10.000 m²

Nel calcolo devono essere considerate le aree destinate allo stoccaggio, alle lavorazioni e le altre aree indicate dalla RTV.

La norma identifica inoltre le diverse tipologie di area mediante specifiche sigle:

  • TSC: aree di stoccaggio al chiuso;
  • TSA: aree di stoccaggio all’aperto;
  • TSP: aree di stoccaggio con configurazioni a parete;
  • TSB: aree di stoccaggio in baia o bunker;
  • TK: aree a rischio specifico nelle quali si effettuano le operazioni di trattamento individuate dalla RTV;
  • TZ: altre aree.

Questa classificazione non è puramente descrittiva: viene utilizzata per attribuire misure e livelli di prestazione differenti.

Come deve essere valutato il rischio incendio negli impianti di rifiuti?

La valutazione deve essere effettuata secondo la metodologia del capitolo G.2 del Codice di prevenzione incendi e deve prendere in considerazione anche le caratteristiche di pericolo dei rifiuti trattati o stoccati. I profili di rischio vengono determinati con la metodologia prevista dal capitolo G.3.

La RTV stabilisce espressamente:

“La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.”

Per lo stoccaggio diventa inoltre essenziale verificare la compatibilità dei rifiuti: la norma richiede di evitare condizioni che possano determinare reazioni pericolose tra materiali incompatibili e di adottare adeguate separazioni quando necessario.

Quali misure di reazione e resistenza al fuoco sono richieste?

La RTV introduce requisiti specifici per i materiali utilizzati nelle strutture di protezione e separazione degli stoccaggi. Le eventuali tettoie delle aree TSA devono rispettare i requisiti di reazione al fuoco previsti dalla norma; le pareti delle aree TSP e TSB sono soggette a prescrizioni ancora più restrittive.

Tra le indicazioni più rilevanti:

  • le tettoie di protezione dagli agenti atmosferici delle aree TSA devono essere realizzate con materiali appartenenti al gruppo GM1;
  • le pareti delle aree TSP e TSB devono appartenere al gruppo GM0;
  • le pareti di separazione tra stoccaggi e costruzioni devono rispettare le prestazioni di resistenza al fuoco determinate dalla RTV in funzione della configurazione.

Queste prescrizioni collegano direttamente la tipologia fisica dello stoccaggio alle misure della strategia antincendio.

Come devono essere compartimentate le aree di stoccaggio?

La RTV limita a 32.000 m² la superficie lorda massima dei compartimenti destinati allo stoccaggio al chiuso e richiede compartimenti distinti per determinate tipologie di rifiuti caratterizzate da maggiore pericolosità. Per gli stoccaggi all’aperto devono invece essere garantiti gli obiettivi di limitazione della propagazione previsti dalla strategia di compartimentazione.

La progettazione non può quindi limitarsi alla superficie totale dell’impianto: occorre valutare la distribuzione dei rifiuti nelle singole aree, le caratteristiche dei materiali e la possibile propagazione dell’incendio tra stoccaggi adiacenti.

Quali limiti devono rispettare i cumuli di rifiuti?

Per gli stoccaggi all’aperto la RTV detta limiti geometrici e quantitativi molto concreti.

In particolare:

  • l’altezza massima del cumulo di rifiuti sciolti è 4 m;
  • per i rifiuti imballati l’altezza deve essere ≤ 4 m oppure non oltre quattro balle sovrapposte, applicando la condizione più restrittiva;
  • il quantitativo massimo per singolo cumulo è 450 m³ per materiali con velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio rapida o ultra-rapida;
  • il limite sale a 1.000 m³ per materiali con crescita lenta o media;
  • i cumuli di rifiuti sciolti privi di strutture verticali di contenimento devono avere una inclinazione massima della superficie laterale di 45°.

La stabilità dei cumuli deve essere comunque verificata anche in relazione alle caratteristiche effettive dei rifiuti.

Quali distanze devono esserci tra i cumuli di rifiuti?

Le distanze di separazione servono a limitare la propagazione dell’incendio da uno stoccaggio all’altro. La RTV consente la determinazione attraverso le procedure del capitolo S.3 del Codice oppure mediante le soluzioni tabellari riportate nell’Allegato 1 che mettono in relazione:

  • lunghezza del cumulo;
  • rifiuti sciolti o imballati;
  • profilo di rischio;
  • livello di prestazione;
  • distanza minima tra gli stoccaggi.

Quando nello stesso stoccaggio sono presenti condizioni differenti, deve essere assunta la distanza più gravosa prevista dalla norma.

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Come devono essere organizzati gli stoccaggi all’aperto?

Gli stoccaggi all’aperto devono essere organizzati per limitare sia la probabilità di propagazione sia la quantità di materiale contemporaneamente coinvolta in un incendio. La RTV introduce prescrizioni che riguardano stabilità, dimensionamento delle aree, incompatibilità dei materiali e accessibilità ai soccorritori.

La sistemazione deve assicurare, tra l’altro:

  • stabilità dei cumuli anche in condizioni di incendio;
  • limitazione della quantità di materiale coinvolgibile;
  • suddivisione in aree di stoccaggio con superficie singola non superiore a 1.500 m², salvo le eccezioni indicate dalla norma;
  • limitazione della propagazione tra stoccaggi e aree di lavorazione;
  • contenimento della dispersione dei materiali combustibili anche in condizioni di forte ventilazione;
  • viabilità e accessibilità adeguate per i mezzi di soccorso;
  • separazione dei rifiuti incompatibili.

La regola non considera quindi solo gli impianti antincendio: layout e organizzazione fisica dello stoccaggio sono misure di prevenzione vere e proprie.

Cosa prevede la RTV per la gestione della sicurezza antincendio?

La gestione della sicurezza antincendio varia in funzione della classificazione dell’attività. La tabella 5 della RTV attribuisce livelli crescenti alle classi AA, AB e AC.

La norma richiede inoltre specifiche misure organizzative, tra cui:

  • presenza di una squadra di emergenza durante l’orario di esercizio;
  • reperibilità del coordinatore del servizio antincendio durante l’attività;
  • prove di attuazione del piano di emergenza almeno annuali;
  • formazione degli addetti antincendio secondo il livello richiesto e conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica nei casi previsti dalla RTV;
  • possibilità di effettuare le manovre necessarie allo spegnimento tra i cumuli;
  • segnaletica che indichi natura e pericolosità dei rifiuti;
  • presenza di cartellonistica con il layout dell’impianto in punti chiaramente visibili.

Questa sezione va mantenuta separata dalle prescrizioni impiantistiche: la RTV considera la gestione operativa parte integrante della sicurezza antincendio.

Quali sistemi di controllo dell’incendio sono necessari?

La misura S.6 – Controllo dell’incendio viene modulata in funzione della tipologia dell’area, del carico d’incendio e della valutazione del rischio. La RTV specifica anche i criteri per reti idranti e altre misure di protezione, rinviando alle norme tecniche indicate nelle tabelle 6-8.

Un punto particolarmente importante riguarda la compatibilità dell’acqua con i rifiuti: la RTV precisa che la rete idranti non deve essere installata nelle aree dove il contatto con acqua possa costituire pericolo o generare contaminazioni; in tali casi devono essere individuati agenti estinguenti appropriati.

Per gli stoccaggi al chiuso e all’aperto vengono poi definiti, dove richiesti, i parametri della rete idranti e della protezione esterna secondo UNI 10779 e UNI EN 12845 richiamate dalla norma.

Quando sono necessari rivelazione e allarme incendio?

Tutte le attività devono essere dotate delle misure di rivelazione e allarme previste dal capitolo S.7, con livelli di prestazione determinati secondo la tabella 9 della RTV. Il livello richiesto varia in funzione dell’area e del carico d’incendio.

La RTV collega inoltre questi sistemi alla rilevazione della temperatura, prevedendo che, quando ricorrono le condizioni indicate, il sistema possa comunicare con l’IRAI e svolgere funzioni di controllo.

Quali misure sono previste contro intrusioni e surriscaldamenti?

La sezione sulla sicurezza degli impianti tecnologici prevede specifici sistemi di antintrusione e di rilevazione della temperatura, classificati in tipologie differenti e modulati in funzione delle caratteristiche dell’attività. Le relative prescrizioni sono riportate nelle tabelle 10 e 11 della RTV.

Tra i sistemi considerati rientrano:

  • recinzioni e controllo degli accessi;
  • videosorveglianza;
  • sistemi antintrusione;
  • dispositivi o sistemi per il monitoraggio della temperatura;
  • collegamento dei sistemi di rilevazione con l’IRAI quando richiesto.

E’ richiesta l’idoneità tecnica per gli addetti antincendio?

La nota VVF n. 19672 del 21 settembre 2026 richiama anche l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio operanti negli stabilimenti e negli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006.

Il riferimento è all’art. 5, comma 2, e all’Allegato IV, lettera r), del D.M. 2 settembre 2021.

La verifica dei requisiti degli addetti va quindi considerata insieme all’inquadramento dell’impianto e alle misure di sicurezza applicabili.

Quali controlli deve fare oggi il tecnico?

Per verificare la conformità antincendio di uno stabilimento di stoccaggio o trattamento dei rifiuti conviene seguire un percorso che separi campo di applicazione, progettazione tecnica e procedimenti amministrativi.

  1. Verificare se l’attività rientra nel campo di applicazione del D.M. 26 luglio 2022.
  2. Determinare la classe AA, AB o AC.
  3. Identificare le aree TSA, TSC, TSP, TSB, TK e TZ presenti.
  4. Effettuare la valutazione del rischio secondo G.2 e G.3 del Codice.
  5. Verificare compatibilità dei rifiuti, compartimentazione, dimensioni dei cumuli e distanze.
  6. Definire le misure di GSA, controllo incendio, rivelazione/allarme e operatività.
  7. Verificare antintrusione, monitoraggio termico e impianti tecnologici.
  8. Separatamente, verificare tutte le attività dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 presenti nel sedime e le relative soglie.
  9. Per gli impianti esistenti interessati, pianificare l’adeguamento entro il 9 novembre 2027.

FAQ, schema e freshness

La RTV antincendio si applica a tutti i centri di raccolta rifiuti?

La RTV comprende i centri di raccolta con superficie superiore a 3.000 m², secondo il campo di applicazione dell’Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2022.

Qual è l’altezza massima di un cumulo di rifiuti?

Per i rifiuti sciolti la RTV stabilisce un’altezza massima di 4 m. Per i rifiuti imballati valgono 4 m oppure un massimo di quattro balle sovrapposte, adottando la condizione più restrittiva.

Quanto può essere grande un singolo cumulo?

Il limite è 450 m³ per materiali con crescita dell’incendio rapida o ultra-rapida e 1.000 m³ per materiali con crescita lenta o media.

Un impianto di rifiuti è sempre attività soggetta ai Vigili del Fuoco?

No. La nota VVF n. 19672/2026 richiede di verificare le attività effettivamente presenti e le soglie dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Qual è la scadenza per l’adeguamento?

Per le attività esistenti interessate dalla RTV il periodo quinquennale porta al 9 novembre 2027.

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