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RTV edifici tutelati: ecco le nuove regole per la sicurezza antincendio

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In vigore dal 21 agosto la nuova Regola Tecnica Verticale per la prevenzione incendi negli edifici tutelati, aperti al pubblico, destinati a musei, gallerie, sale esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 183 del 22 luglio 2020), il decreto del 10 luglio 2020 del Ministero dell’Interno, recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.

Il provvedimento approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, sale esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Il decreto, che entrerà in vigore il 21 agosto prossimo, apporta quindi modifica al Codice di prevenzione Incendi (Ddm 3 agosto 2015).

In particolare il dl modificherà gli artt. 2 e 5 e l’allegato 1 del Codice: nella sezione V “Regole tecniche verticali” viene aggiunto il capitolo “V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.

Decreto 10 luglio 2020

La Regola Tecnica Verticale sui beni tutelati prevede particolari disposizioni per le strategie antincendio, la gestione dell’esodo e per il Piano di limitazione dei danni.

Bene tutelato

Nel dm viene, innanzitutto, fornita la definizione di “Bene tutelato”, ossia: “bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti)”.

Campo di applicazione

Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al dm 10 luglio 2020 si possono applicare:

  • agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ossia alle attività individuate con il numero 72 nell’allegato I del dpr n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione;
  • alle attività di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al dm n. 569/1992 e al dpr 418/1995.

Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento:

La norma non si applica a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi che possiedono una propria RTV.

Classificazioni

In riferimento alla nuova regola tecnica, le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi (ad esempio: biglietteria, guardaroba, Bookshop, caffetteria, sala fotocopie, ecc.);
  • TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²;
  • TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
  • TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m² (ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie, ecc.);
  • TK2: deposito beni tutelati;
  • TO: locali con affollamento > 100 persone (ad esempio: sala conferenze, sala didattica, ecc.);
  • TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche, ecc.);
  • TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso (ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti, ecc.).

Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando che sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Reazione al fuoco

Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco. Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).

Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto:

Quota di piano dei compartimenti Classe
> -1 m30
≤ -1 m60

Classe di resistenza al fuoco

Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
  • sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.

Compartimentazione

Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m.

Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione previste.

Reazione al fuoco

Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, ecc.) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

Non è  richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).

Soluzioni conformi per l’esodo

Ecco alcune soluzioni conformi per quanto riguarda le vie d’esodo:

  • lungo le vie d’esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività;
  • l’affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Piano di limitazione dei danni

Il responsabile dell’attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni, ossia il documento che contiene misure e procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano deve individuare:

  • i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
  • la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
  • le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
  • gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
  • le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
  • le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.

Controllo dell’incendio

Nelle attività con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio controllo dell’incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree:

  • TK1;
  • TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
  • TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.

Rivelazione ed allarme

L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV.

Controllo di fumi e calore

Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento il valore del carico di incendio specifico qf può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

 

Ricordiamo, infine, che recentemente è stata pubblicata anche la regola tecnica verticale sulle autorimesse.

 

Clicca qui per scaricare il dm 10 luglio 2020

 

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