Edifici tutelati: le regole tradizionali e la nuova RTV V.10 per la sicurezza antincendio
Focus e guida INAIL sulle norme per la prevenzione incendi negli edifici tutelati, aperti al pubblico, destinati a musei, gallerie, sale esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
L’Italia può vantare un vastissimo patrimonio immobiliare di edifici tutelati.
Le prime norme in materia di prevenzione incendi risalgono addirittura al 1942 (Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564).
Successivamente, la prevenzione incendi nelle attività presenti negli edifici tutelati è stata oggetto di due provvedimenti normativi specifici: il D.M. 569/1992 e il D.P.R. 418/1995.
Entrambi i regolamenti , tuttora vigenti, dettano una serie di prescrizioni non sempre attuabili, in quanto contrastano con i vincoli connessi alla tutela del bene stesso; da qui, la necessità di ricorrere frequentemente a deroghe.
Il D.P.R. 151/2011 sui procedimenti di prevenzione incendi assoggetta l’ambito all’attività 72 per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In attuazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, con il D.M. 10/07/2020 è stata approvata la RTV V.10, che completa la trattazione delle attività 72 abbinandosi al D.M. 14/10/2021 sulla RTV V.12. Infatti:
- il D.M. 10/07/2020 riguarda la prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 139/2006;
- il D.M. 14/10/2021 disciplina la prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
In questo articolo approfondiamo i contenuti del D.M. 10/07/2020.
Con il D.L. Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025) è stato disposta la proroga al 31 dicembre 2026 per l’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.
Indice
- L’attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2021
- Cosa prevede la regola tecnica tradizionale e prescrittiva sugli edifici tutelati
- Cosa prevede la RTV V.10 per altre attività in edifici tutelati
- Piano di limitazione dei danni (PLD): cos'è e quando serve
- Guida INAIL sulla prevenzione incendi in edifici tutelati
L’attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2021
Il D.P.R. 151/2011 ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’attività 72 gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e destinati ad attività aperte al pubblico.
Gli edifici “sottoposti a tutela” sono, ope legis, quelli “opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni”, fino alla verifica dell’interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici.
Va precisato che, qualora il vincolo di tutela non sia confermato, l’edificio è escluso dalle disposizioni del citato d.lgs. 42/2004 e, pertanto, l’attività non è compresa nell’attività 72.
Il vincolo può essere posto su un intero edificio, su una sua parte (se catastalmente identificata), sul suo contenuto e su eventuali pertinenze.
Negli ultimi due casi si parla di “vincolo pertinenziale”; il vincolo può inoltre essere di tipo “indiretto”, finalizzato ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
I vincoli indiretti possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d’insieme.
Si segnala che, nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato dalle attività aperte al pubblico comprese nell’allegato I al citato D.P.R. 151/2011, si configura l’attività 72, limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.
Sostanzialmente, quindi, la declaratoria dell’attività 72 ha tracciato un solco per le successive norme di prevenzione incendi, nelle quali l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall’art. 13 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.
| . | ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. | Tutti | ||
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82 | ||||
| 90 | Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 42/2004 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al D.P.R. 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.. | ||||
Ricordiamo che le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica.
In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco.
Cosa prevede la regola tecnica tradizionale e prescrittiva sugli edifici tutelati
D.M. 569/1992
II D.M. 569/1992 tratta la prevenzione incendi negli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella l. 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i.7.
Tale norma, tuttora vigente, ha un carattere fortemente prescrittivo delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi per le attività negli edifici tutelati e, considerata anche l’epoca dell’emanazione, appare ancora embrionale l’obiettivo proprio di tutela del bene culturale.
Di fatto, non venivano indicate specifiche disposizioni a tutela del bene nell’ambito della prevenzione incendi.
Il corpus normativo è articolato in quattro Capi sinteticamente descritti di seguito.
Il Capo I, nelle disposizioni generali, individua il campo di applicazione e le attività consentite, ammettendo lo svolgimento di attività complementari nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio.
Il Capo II detta le prescrizioni tecniche. Le misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza prevedono la realizzazione di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri. L’esodo degli occupanti deve avvenire lungo percorsi di larghezza non inferiore a 90 cm, il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d’uscita, valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo. Le comunicazioni con altre attività soggette sono ammesse unicamente con la protezione REI 120 di partizioni e infissi.
Le disposizioni relative allo svolgimento delle attività negli edifici prevedono i divieti d’uso di fiamme libere e altre fonti di innesco estese anche all’uso di quantitativi idonei di sostanze infiammabili.
La norma indica i limiti del carico di incendio dovuto agli arredi e agli oggetti da esposizione, fissando anche i requisiti di reazione al fuoco richiesti.
Ulteriori requisiti di resistenza al fuoco REI 120 sono richiesti per i depositi e prescrizioni aggiuntive per le aree a rischio specifico.
Il controllo dell’incendio è affidato agli estintori e ad una rete dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi dalle prestazioni idrauliche predeterminate.
Negli edifici ove si svolgono le attività museali devono essere istallati: un impianto fisso di rivelazione automatica d’incendio collegato mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati; un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d’incendio, collegato all’impianto fisso di rilevazione automatica d’incendio.
Il Capo III individua le prescrizioni per la gestione. Sono indicate le misure per la gestione della sicurezza sia in esercizio sia in emergenza e nell’art. 12, sinteticamente, sono riportate alcune indicazioni in materia di conservazione del materiale esposto, riferite in particolar modo alle condizioni termo- igrometriche ambientali e all’installazione di tubazioni di alimentazione e scarico delle acque.
Il Capo IV detta prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 m2. Il Capo V individua, qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico specifiche esigenze di tutela dei beni, le condizioni di ammissione alle deroghe.
Per gli edifici non di interesse artistico, destinati a contenere musei, si veda il chiarimento prot. n° P489/4122 sott. 32 del 16 giugno 2008, in riferimento alle norme di prevenzione incendi di riferimento da seguire.
D.P.R. 418/1995
Applicabile in alternativa alla regola tecnica verticale è il D.P.R. 418/1995.
Le norme di sicurezza indicate nel provvedimento si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela e destinati a contenere biblioteche ed archivi e hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
Le prescrizioni tecniche dettate riguardano i seguenti ambiti:
- disposizioni di esercizio
- sale di consultazione e lettura
- depositi
- impianti elettrici
- ascensori e montacarichi
- mezzi antincendio
Sono inoltre previste dal D.P.R. 418/1995 prescrizioni operative per la gestione riguardanti la gestione della sicurezza e i piani di intervento e istruzioni di sicurezza.
I termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, previste all’art. 15 del decreto, sono state prorogate, con condizioni, al 31/12/2023 dai commi 566, 567 e 568 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n° 145 (legge di Bilancio 2019; come modificata dall’art. 7, comma 4-ter del D.L. 31/12/2021, n. 228 e convertito, con modificazioni, dalla L. 25/02/2022, n. 15) come espresso dal chiarimento prot. n. 11180 del 19/07/2021.
In allegato al PDF con il testo del D.P.R. 418/1995 anche il Regio Decreto 07 novembre 1942, n. 1564 (Approvazione delle norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale).
Cosa prevede la RTV V.10 per altre attività in edifici tutelati
La Regola Tecnica Verticale RTV. 10 approvata con il D.M. 10/07/2020 sui beni tutelati prevede particolari disposizioni per le strategie antincendio, la gestione dell’esodo e per il Piano di limitazione dei danni.
Bene tutelato
Nel D.M. viene, innanzitutto, fornita la definizione di “Bene tutelato”, ossia: “bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti)”.
Campo di applicazione
Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al D.M. 10 luglio 2020 si possono applicare:
- agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ossia alle attività individuate con il numero 72 nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione;
- alle attività di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 569/1992 e al D.P.R. 418/1995.
Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento:
La norma non si applica a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi che possiedono una propria RTV.
Classificazioni
In riferimento alla nuova regola tecnica, le aree dell’attività sono classificate come segue:
- TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi (ad esempio: biglietteria, guardaroba, Bookshop, caffetteria, sala fotocopie, ecc.);
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²;
- TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
- TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m² (ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie, ecc.);
- TK2: deposito beni tutelati;
- TO: locali con affollamento > 100 persone (ad esempio: sala conferenze, sala didattica, ecc.);
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche, ecc.);
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso (ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti, ecc.).
Strategia antincendio
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando che sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Reazione al fuoco
Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco. Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
Resistenza al fuoco
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto:
| Quota di piano dei compartimenti | Classe |
| > -1 m | 30 |
| ≤ -1 m | 60 |
Classe di resistenza al fuoco
Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
Compartimentazione
Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m.
Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione previste.
Reazione al fuoco
Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, ecc.) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.
Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
Soluzioni conformi per l’esodo
Ecco alcune soluzioni conformi per quanto riguarda le vie d’esodo:
- lungo le vie d’esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività;
- l’affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
Piano di limitazione dei danni
Il responsabile dell’attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni, ossia il documento che contiene misure e procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Controllo dell’incendio
Nelle attività con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio controllo dell’incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree:
- TK1;
- TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
- TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.
Rivelazione ed allarme
L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV.
Controllo di fumi e calore
Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento il valore del carico di incendio specifico qf può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
Piano di limitazione dei danni (PLD): cos'è e quando serve
I piani di emergenza interni riferiti a luoghi ed attività in cui è presente patrimonio culturale devono contemplare, oltre che le procedure per la prioritaria sicurezza delle persone, anche quelle specifiche da mettere in atto per la salvaguardia dei beni culturali, secondo i credibili scenari emergenziali ipotizzati, coerentemente con il contenuto del documento di valutazione dei rischi e con le corrispondenti previsioni del piano di emergenza.
Il Piano di limitazione dei danni (PLD) rappresenta il documento, allegato al piano di emergenza, in cui riportare le procedure e le attività da mettere in atto, all’interno di ciascun insediamento, al verificarsi di un evento critico che può minacciare la sicurezza dei beni culturali mobili o inamovibili.
Il PLD costituisce un allegato obbligatorio del progetto antincendio da sottoporre all’autorizzazione dei locali Comandi dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), nel caso in cui il progetto sia elaborato in conformità al decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 (nuovo codice di prevenzione incendi).
Il PLD è richiesto, infatti, in modo cogente dal:
- D.M. 10/07/2020 - “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetta Regola Tecnica Verticale n. 10)
- D.M. 14/07/2021- “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetta Regola Tecnica Verticale n. 12), contenenti le norme tecniche di prevenzione incendi di attuazione del decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
Il Ministero dei beni culturali ha predisposto, tramite un gruppo di lavoro appositamente istituito, il documento: “Indirizzi e strumenti operativi per l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Piano di Limitazione dei Danni (PLD) al patrimonio culturale”, allegato alla presente circolare, quale utile riferimento e supporto ai tecnici impegnati nella redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Piano di limitazione dei danni rispetto a tutti i rischi a cui i beni culturali possono essere soggetti (incendio, ambientale, antropico, d’uso, strutturale, ecc.) e non soltanto rispetto a quello connesso all’incendio.
Il documento si compone di 5 Capitoli e da 6 Allegati. I cinque capitoli contengono rispettivamente:
- specifiche inerenti la redazione del Piano di Limitazione dei Danni e il rapporto dello stesso con il Documento di valutazione dei rischi e con il Piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza;
- contenuto essenziale del Piano di Limitazione dei Danni;
- specifiche inerenti la pubblicazione e l’aggiornamento del Piano di Limitazione dei Danni;
- indirizzi per l’informazione e la formazione;
- indirizzi per le esercitazioni.
Gli allegati contengono rispettivamente:
- i principali riferimenti normativi e regolamentari, di cui è riportata la sintesi delle parti ritenute maggiormente utili e funzionali alla lettura del documento;
le definizioni della terminologia utilizzata in tale ambito; - alcuni strumenti schedografici riferiti alle attività di movimentazione dei beni;
- alcune indicazioni operative per la movimentazione dei beni archivistici e librari, in ragione della loro notevole diffusione in contesti eterogenei e che per la loro natura possono essere più facilmente danneggiati in occasione di movimentazioni improprie;
- un elenco minimo di attrezzature necessarie nella fase immediatamente precedente all’emergenza, ovvero per intervenire nella fase di insorgenza;
- l’estratto del piano di salvataggio delle collezioni della Biblioteca nazionale di Firenze che è stato ritenuto dal Gruppo di Lavoro un utile e già concreto riferimento per l’elaborazione di un PLD.
Quando deve essere redatto il PDL
Il PLD deve essere redatto per le attività che si svolgono in:
- edifici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004
- edifici in cui siano presenti beni culturali mobili o inamovibili o nei quali siano presenti apparati decorativi/elementi di interesse storico artistico, come definiti dalla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- insediamenti in cui siano presenti aree archeologiche, giardini e parchi tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- insediamenti in cui siano presenti pertinenze esterne sottoposte a tutela (ad esempio: cortili, chiostri, torri murarie, giardini e parchi, percorsi attrezzati, camminamenti, pavimentazioni esterne in mosaico o storiche).
È auspicabile che il PLD sia predisposto nei casi in cui sia prevista una presenza anche solo occasionale di beni culturali (esposizione o manifestazione temporanea), quindi anche in un luogo non permanentemente destinato a questo scopo; in tal caso il PLD andrà predisposto e coordinato con il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Chi redige e quando il PLD
La redazione del PLD è a cura del Responsabile dell'attività e richiede competenze multidisciplinari e quindi il contributo di esperti qualificati per garantire la protezione e conservazione adeguata dell'edificio tutelato, dei beni e delle persone. Il PLD è previsto quando l'attività coinvolge edifici tutelati o beni culturali, anche se in forma temporanea, e deve affrontare tutti i rischi credibili.
Rapporto del Piano di Limitazione dei Danni con il Documento di valutazione dei rischi e con il Piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza
Il PLD è un Piano distinto rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al Piano di Gestione della Sicurezza e dell’Emergenza (PGSE) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; tali documenti della sicurezza, tuttavia, devono essere presi a riferimento dal PLD per conoscere i pericoli e gli scenari in essi già individuati dal Datore di lavoro e considerarli, integrandoli se del caso, nella valutazione del rischio oggetto del PLD, con le vulnerabilità e i fattori di esposizione specifici dei beni culturali.
Il PLD costituisce, pertanto, un’integrazione del PGSE, allegato al DVR, rappresentando un documento di settore, le cui “procedure” sono comunque coordinate con quelle finalizzate alla salvaguardia della vita umana, bene primario assoluto.
Il PLD deve confrontare le proprie specifiche esigenze di protezione e conservazione dei beni culturali con quelle di protezione della salute e sicurezza delle persone oggetto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Gestione della Sicurezza e dell’Emergenza (PGSE), affinchè non vi siano contrasti d'azione. La redazione del PLD deve tenere quindi conto dei rischi già individuati dal DVR, integrandoli con quelli legati alla protezione e conservazione dei beni culturali.
Contenuto essenziale del Piano di Limitazione dei Danni
Il PLD contiene misure organizzative e procedurali per la salvaguardia dei beni culturali, anche quelli su supporto digitale, da mettere in atto in caso di pericolo grave e imminente o nel caso di eventi incidentali/emergenziali.
Per il contenuto essenziale del PLD si è fatto riferimento a quanto indicato nei decreti del Ministero dell'interno del 10 luglio 2020 (RTV n. 10) e del 14 ottobre 2021 (RTV n. 12), opportunamente integrati per tenere conto di tutti gli scenari emergenziali che possono riguardare il patrimonio culturale.
Il Piano di limitazione dei danni deve tenere in considerazione una molteplicità di tematiche e decisioni che rendono difficile l’elaborazione della strategia di intervento; nei casi più complessi potrebbe essere utile predisporre un Piano semplificato da arricchire e approfondire con aggiornamenti successivi, sviluppati anche all’esito di esercitazioni mirate.
Guida INAIL sulla prevenzione incendi in edifici tutelati
L’INAIL ha reso disponibile a maggio 2025 un nuovo approfondimento dedicato alla “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”.
Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione antincendio di un’attività museale, utilizzando e confrontando gli esiti risultanti dall’applicazione della regola tecnica tradizionale pre Codice (D.M. 569/1992) e della “nuova” regola tecnica verticale V.10 approvata con D.M. 10/07/2020, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice di Prevenzione Incendi.
Dal punto di vista della vulnerabilità antincendio, la progettazione in edifici storici, spesso caratterizzati da incertezze nel comportamento strutturale, dalla mancanza di compartimentazioni e da elevati carichi di incendio, non permette ad esempio di adeguarsi ai requisiti di resistenza e reazione al fuoco previsti nelle norme prescrittive, né è semplice realizzare sistemi impiantistici di controllo dell’incendio.
L’approccio prestazionale della RTV V.10 contenuta nel D.M. 10/07/2020 ha superato le rigidità delle disposizioni prescrittive che, applicate alla progettazione antincendio negli edifici tutelati, impongono il ricorso alle soluzioni in deroga.
Con la RTV V.10, si passa dalle prescrizioni fondate esclusivamente sul criterio di garantire la massima prevenzione e protezione antincendio, a una valutazione dell’attuabilità multi-criteriale della disposizione antincendio, basata su diversi aspetti che la caratterizzano, rendendola più in linea con i casi degli edifici tutelati.
La strategia antincendio delle RTV V.10 prevede, infatti, diverse soluzioni conformi, tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta alle problematiche dell’edificio da adeguare.
Il caso studio presentato nella guida INAL sulla ristrutturazione e la previsione di nuovi allestimenti in un museo ubicato in un edificio sottoposto a tutela mette in evidenza tali criticità e offre spunti interessanti per gestire in maniera sistematica analoghe situazione reali nella loro effettiva complessità e progettare soluzioni alternative calibrate sul tipo di edificio tutelato e sulle sue peculiarità.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/rtv-edifici-tutelati/




