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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Norme antincendio e procedure per le attività di intrattenimento e spettacolo

Norme antincendio e procedure per le attività di intrattenimento e spettacolo

Le norme antincendio per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e il regime semplificato (strutturale dal 2025)

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 11 Marzo 2025/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
norme-antincendio

La normativa sulla prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo è un ambito particolarmente complesso.

Innanzitutto, va individuata e determinata la tipologia di attività di pubblico spettacolo da gestire.

Poi vanno verificati i criteri di assoggettabilità ai sensi del D.P.R. 151/2011 in merito alle attività soggette a controlli del Vigili del Fuoco, sapendo che un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo (Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Va poi tenuto in conto – sempre in materia di procedimenti – che con il D.L. 201/2024 è stato reso definitivo e strutturale il regime semplificato in materia di realizzazione degli spettacoli dal vivo: a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del R.D. 635/1940, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.

Infine, per la sicurezza antincendio vanno applicate le disposizioni del D.M. 22/11/2022 contenente la Regola tecnica V.15 di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, in vigore dal 2023 e alternativa a quella tradizionale di cui al D.M. 19/08/1996.

Indice

  • Prevenzione incendi pubblico spettacolo
  • Locali pubblico spettacolo prevenzione incendi: aspetti procedurali
  • Prevenzione incendi locali di pubblico spettacolo: il D.P.R. 151/2011
  • Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo di tipo permanente
  • Procedimenti amministrativi per locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo
  • Procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo (SCIA)
  • D.M. 19/08/1996: regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • RTV V.15 per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Prevenzione incendi pubblico spettacolo

La prevenzione incendi nei luoghi destinati al pubblico spettacolo rappresenta un elemento importante e delicato per la sicurezza delle persone e delle strutture, che richiede un’attenzione particolare nella progettazione, gestione e manutenzione delle aree coinvolte. Come funziona, quindi, la prevenzione nei locali di questo tipo?

Locali pubblico spettacolo prevenzione incendi: aspetti procedurali

Gli aspetti procedurali del “pubblico spettacolo” sono disciplinati:

  • dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/31);
  • dal suo regolamento applicativo (Regio Decreto 635/1974).

Ogni pubblico spettacolo è sottoposto ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS).

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla locale CVLPS è fissato dagli artt. 68 – 80 del R.D. 773/31.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato a dicembre 2024 una guida aggiornata su “Procedure e assoggettabilità delle manifestazioni di trattenimento in genere ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo”.

Ne proponiamo il testo integrale in PDF e una breve sintesi.

Icona

Download Gratuito Procedure e assoggettabilità delle manifestazioni di trattenimento in genere ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo

Prevenzione incendi locali di pubblico spettacolo: il D.P.R. 151/2011

Le attività di riferimento per individuare i criteri di assoggettabilità ai sensi del D.P.R. 151/2011 è la n. 65: “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2“.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

 

 

N.

ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

65Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee1, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 

Fino a 200 persone

 

Oltre 200 persone

 

Come premesso, l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico  spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.

Il pubblico spettacolo può essere di tipo permanente o temporaneo e per essi vi sono procedure diverse.

Per i procedimenti amministrativi si possono prospettare diversi casi.

Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo di tipo permanente

Capienza non superiore a 100 persone presenti:Sono soggetti ai controlli della CVLPS col metodo semplificato di cui all’art. 141 del RD 635/1940 ma non a quelli del D.P.R. 151/2011.

  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
  • parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 635/1940
Capienza superiore a 100 persone presenti e fino a 200Sono soggetti sia ai controlli della CVLPS, col metodo semplificato di cui all’art. 141 del RD 635/1940, che a quelli previsti del D.P.R. 151/2011 per le attività in categoria B.

  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011 per le attività in categoria B (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF non vi è obbligo di sopralluogo che può essere a campione)
  • parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 635/1940.
Capienza superiore a 200 persone presentiSono soggetti sia ai controlli completi della CVLPS che a quelli previsti del D.P.R. 151/2011 per le attività in categoria C.

  • parere preventivo alla CVLPS
  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto
  • procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011 per le attività in categoria C (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF vi è obbligo di sopralluogo con rilascio del CPI)

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Procedimenti amministrativi per locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo

Essi sono soggette solo i controlli della CVLPS ma non a quelli del D.P.R. 151/2011.

Per i procedimenti amministrativi si possono prospettare diversi casi:

Procedure consolidate

  • per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (entro le ore 24 del giorno d’inizio e non entro 24 ore del giorno d’inizio) la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio (metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 e ss.mm.ii.), le verifiche ed accertamenti della CVLPS sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo e il parere preventivo alla CVLPS non è non più necessario;
  • per eventi oltre 200 partecipanti per qualsiasi orario di svolgimento si applica la procedura normale prevista dal R.D. 773/1931 e dal R.D. 635/1940, per cui occorrono il parere preventivo alla CVLPS e le verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto prima dell’inizio dell’evento.
Schema Procedure Consolidate

Schema Procedure Consolidate

Procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo (SCIA)

Per effetto dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024 a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. 635/1940, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.

La SCIA, presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato.

La SCIA deve esplicitare:

  • il numero massimo di spettatori;
  • il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
  • l’orario della manifestazione.

Infine, la SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

La circolare Ministero dell’Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA, chiarendo che esso:

  • non si applica alle discoteche e locali di ballo;
  • riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Per evitare errori, puoi scaricare gratis il modello SCIA in formato PDF editabile da compilare ed inviare, elaborato con il software titoli abilitativi edilizia.

Modello SCIA editabile

Modello SCIA editabile

D.M. 19/08/1996: regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

La norma che in modo più approfonditamente ha trattato per prima l’argomento è stata la Circolare n° 16 del 15/02/51. Il D.M. 19/08/1996 è così strutturato:

  • disposizioni generali per la costruzione dei locali
  • distribuzione e sistemazione dei posti nella sala
  • misure per l’esodo del pubblico dalla sala
  • disposizioni particolari per la scena
  • disposizioni particolari per le cabine di proiezione
  • circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti
  • teatri tenda e strutture similari
  • luoghi e spazi all’aperto
  • locali multiuso
  • locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone
  • aree ed impianti a rischio specifico
  • impianti elettrici
  • sistema di allarme
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  • impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
  • segnaletica di sicurezza
  • gestione della sicurezza
  • adeguamento dei locali esistenti

Rimandiamo ogni ulteriore approfondimento alla lettura del testo curato dai Vigili del Fuoco e di seguito fornito in download gratuito.

Il testo offre chiarimenti anche su specifici locali di pubblico spettacolo, come:

  • ristoranti con pubblico spettacolo;
  • luoghi all’aperto;
  • sale giochi fisse;
  • sale bingo;
  • locali per riprese cinematografiche e televisive;
  • impianti sportivi utilizzati occasionalmente per pubblico spettacolo;
  • terrazze;
  • utilizzo tendoni per pubblico spettacolo;
  • sagre paesane e mercati su aree pubbliche.

Per le strutture sportive la norma che regolamenta gli aspetti antincendio è il D.M. 18/03/1996.

Icona

Download Gratuito D.m. 19/08/1996 - Prevenzione incendi intrattenimento e pubblico spettacolo

RTV V.15 per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

La regola tecnica verticale di cui al D.M. 22/11/2022 reca disposizioni di prevenzione incendi in riferimento alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Si tratta di un’ulteriore RTV che va ad integrare la RTO del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.).

La  RTV riguarda attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

  • i luoghi all’aperto non delimitati;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante.

Grazie al software antincendio puoi affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi e gestire tutta la documentazione con relative verifiche per le pratiche inerenti le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

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Download Gratuito D.m. 22/11/2022 - Prevenzione incendi attività di intrattenimento e spettacolo

Definizioni

Vengono fornite le seguenti definizioni:

  • attività di intrattenimento e di spettacolo: le attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico (come: la danza, i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali, le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche);
  • complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse (ad esempio: cinema, auditorium, sale convegni, ecc., inseriti in centri commerciali o poli fieristici);
  • sala: ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari;
  • scena: ambito dell’attività destinato alla rappresentazione di spettacoli;
  • deposito di servizio alla scena: locale destinato a ricevere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.

Classificazioni

Le attività riguardanti la RTV in esame, sono classificate in relazione a:

  • il numero di occupanti;
  • la quota dei piani.

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA1: ambiti non aperti al pubblico, quali sale prove, camerini e simili, di superficie > 100 m2;
  • TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva> 50 m2;
  • TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
  • TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
  • TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico;
  • TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
  • TK2: scena di tipo separato;
  • TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2;
  • TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
  • TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
  • TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
  • TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2; i profili di rischio, invece, sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Strategia antincendio

Ai fini della sicurezza antincendio, devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti; per quanto riguarda le aree a rischio specifico devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.

Di seguito sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Reazione al fuoco

  • nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco;
  • nelle sale delle aree TA1 devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco;
  • i materiali costituenti le pavimentazioni delle sale delle aree TA1 devono appartenere almeno al gruppo GM3 di reazione al fuoco;
  • è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno delle sale delle aree TA1 in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, canalizzazioni o cavi per energia sottostanti;
  • è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico, anche nel caso di scena integrata;
  • per i materiali ed i prodotti installati nelle aree TA2 e nelle relative vie d’esodo, inclusi tensostrutture, tunnel mobili e strutture a tenda in generale devono essere impiegati materiali del gruppo GM3.

Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto in Tabella A.1-1 riportata nella bozza della RTV.

Per le strutture vulnerabili in caso d’incendio installate in adiacenza alle opere da costruzione è ammesso omettere le verifiche di resistenza al fuoco qualora le stesse strutture siano di superficie ≤ 100 m2 e comportino percorsi d’esodo di lunghezza ≤ 15 m.

Compartimentazione

Le aree TA1, TB devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella A.1-2.

Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione previste in tabella A.1-3.

Esodo

La progettazione del sistema d’esodo delle attività di intrattenimento o spettacolo deve prevedere il massimo affollamento in funzione della presenza del pubblico e delle ulteriori persone presenti a qualsiasi titolo.

L’affollamento complessivo è calcolato con riferimento alle densità di affollamento ed ai criteri del Capitolo S.4 per i relativi ambiti.

Negli ambiti con posti a sedere sono ammesse aree con pubblico in piedi purché siano identificate e non interferenti con le vie d’esodo.

Il sistema d’esodo è organizzato in base alle diverse aree (esempio: TA, TA1,…).

Gestione della sicurezza antincendio

Ai fini della gestione della sicurezza antincendio, sono previste una sistematica attività di sorveglianza che prevede anche specifiche verifiche prima di ogni apertura; in particolare sono previste:

  • la sorveglianza dei locali e delle vie d’esodo;
  • la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di protezione attiva antincendi;
  • la sorveglianza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Controllo dell’incendio

Le attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio secondo i livelli di prestazione previsti in tabella A.1-6.

Rivelazione ed allarme

Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme secondo i livelli di prestazione in Tabella A.1-9.

Controllo fumi e calore

Le aree TA1 delle attività devono essere dotate di misure di controllo fumi e calore secondo i livelli di prestazione della Tabella A.1-11.

Sicurezza impianti tecnologici

I gas refrigeranti degli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento inseriti in aree TA1 e TB devono essere classificati A1 o A2L.

Gli impianti di produzione calore alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi di potenza ≤ 35 kW devono essere ubicati all’esterno delle attività, ovvero in compartimenti autonomi di classe di resistenza al fuoco ≥ 30.

Altre indicazioni

E’ vietato l’impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.

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Download Gratuito D.m. 22/11/2022 - Prevenzione incendi attività di intrattenimento e spettacolo

 

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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