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RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L’RSPP è un collaboratore del datore di lavoro coinvolto nella stesura e nell’aggiornamento della valutazione dei rischi. Ecco quali sono i compiti

Nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezioneRSPP – ricopre un ruolo di assoluta importanza. È una figura obbligatoria per ogni realtà aziendale, nominata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare tutti gli strumenti e le procedure per la prevenzione dei rischi e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L’art. 2 del dlgs 81/2008 lo inquadra come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

La mancata nomina dell’RSPP comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze; egli può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. Se vuoi evitare queste conseguenze, ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza sul lavoro, di scaricarlo gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di designazione e comunicazioni per RSPP, comunicazioni inadempienze, verbale di visita, ecc.

Il dlgs 81/2008 pone grande attenzione agli aspetti correlati a questa figura, a partire dai compiti fino ad arrivare alla formazione che deve seguire per ricoprire questo incarico. In questo articolo ti spiego chi è l’RSPP, come si forma e quali sono i compiti che deve svolgere.

RSPP chi è?

L’RSPP, il cui significato è responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è una delle principali figure che si adopera per la sicurezza aziendale. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge essenzialmente compiti di prevenzione e protezione dai rischi, individuandone i fattori ed elaborando procedure di sicurezza.

Quale formazione deve avere il responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Chiunque assuma la funzione di RSPP, che sia il datore di lavoro, una figura interna o esterna, deve possedere determinati requisiti stabiliti dall’art. 32 del dlgs 81/08:

  • un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo per diventare RSPP è specificato nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 e prevede una formazione strutturata in 3 moduli:

  • modulo A che è il corso base della durata di 28 ore ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli (moduli B e C);
  • modulo B che è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro, è comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, fatta eccezione per i settori di agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrolchimico per i quali è prevista una formazione aggiuntiva con moduli di specializzazione;
  • modulo C che è il corso finalizzato all’acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali della durata di 24 ore.

Per il mantenimento della funzione, è necessario effettuare degli aggiornamenti della formazione ogni 5 anni.

I percorsi formativi variano a seconda della figura che ricopre questo incarico e sono specificati dall’art.32 del dlgs 81/08. Per comprendere meglio il percorso formativo ti consiglio di approfondire: nomina RSPP.

Quali sono i compiti dell’RSPP?

L’RSPP cosa fa? Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione. Più dettagliatamente l’art. 33 del dlgs 81/2008 specifica che il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve:

  • collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e, quindi, nella stesura del relativo documento DVR, nella programmazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione attuate per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza;
  • individuare i fattori di rischio all’interno dell’azienda;
  • monitorare in continuo le dinamiche che si sviluppano all’interno dell’azienda per quanto riguarda lo stato delle risorse strutturali e tecnologiche (ambienti di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, etc.), l’organizzazione, la formazione e le prassi di lavoro seguite, segnalando in forma scritta al datore di lavoro le situazioni di rischio;
  • elaborare procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali (ad esempio per le attrezzature o compiti lavorativi che costituiscono un maggior rischio per i lavoratori);
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia alla riunione periodica annuale (art. 35 dlgs 81/2008);
  • fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 dlgs 81/2008.

Come avviene la nomina dell’RSPP?

La figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione viene, obbligatoriamente, individuata dal datore di lavoro. La nomina avviene attraverso un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto e che va poi conservato insieme al DVR. Per comprendere meglio come avviene la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ti consiglio di approfondire: nomina RSPP.

Il modello, come quello che ti fornisco di seguito, è stato realizzato con il software per la sicurezza sul lavoro che puoi scaricare gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa.

Chi può svolgere il ruolo di responsabile del servizio di protezione e prevenzione?

Il ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione può essere ricoperto da:

  • una figura interna all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 dlgs 81/2008;
  • una figura esterna all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 dlgs 81/2008;
  • stesso datore di lavoro (solo in alcuni casi che ti riporto di seguito).

Quando si può nominare un RSPP esterno?

L’art. 31 dlgs 81/2008 al comma 4 stabilisce che il ricorso ad un RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti descritti dall’ art 32 dlgs 81/2008.

Quando l’RSPP può essere lo stesso datore di lavoro?

Il datore di lavoro può decidere di assumere lui stesso il ruolo di RSPP nelle (art. 34, comma 1, allegato A):

  • aziende per le quali non vi è l’obbligo di nominare un RSPP interno;
  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende estrattive e altre attività minerari, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

I corsi di formazione ai quali il datore di lavoro deve necessariamente partecipare sono di durata diversa in base al tipo di rischio presente in azienda:

  • rischio basso 16 ore;
  • rischio medio 32 ore;
  • rischio alto 48 ore.

Quando può essere nominato un RSPP interno?

L’incarico del RSPP deve essere necessariamente ricoperto da una figura interna, come previsto dall’art. 31 comma 6 del dlgs 81/2008, nei seguenti casi:

  • aziende industriali di cui all’art. 2 del dlgs. 334/1999 (cd. decreto Seveso), soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del dlgs 230/1995 (decreto riguardante le radiazioni ionizzanti);
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Negli altri casi può essere sia interno che esterno.

Quali sono le responsabilità del responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Le responsabilità a cui sono soggetti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione possono essere di natura penale e civile. Nel dlgs 81/2008 non sono previste sanzioni penali specifiche per il responsabile del servizio protezione e prevenzione, ma questo non lo esula dalla possibilità di incorrere in responsabilità penali qualora se ne verifichino le condizioni.

Tutte le volte, infatti, in cui si verifica un infortunio attribuibile ad una situazione pericolosa, l’RSPP ha l’obbligo di conoscenza e segnalazione dell’accaduto (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814), ma la figura di garanzia e quindi responsabile è sempre il datore di lavoro.

RSPP e RLS possono coincidere?

Il rappresentante del servizio prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono due figure del servizio di prevenzione e protezione con caratteristiche e obblighi diversi tra loro e pertanto non coincidono.

L’RSPP ha il compito di fare le veci del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, mentre quello dell’RLS è di consultazione e controllo nonché di tutela dei diritti dei lavoratori di cui è il rappresentante. Entrambi rispondono al datore di lavoro riportando eventuali problematiche riscontrate, suggerimenti e idee per migliorare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori.

Differenza tra RSPP e ASPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) sono due figure molto simili tra loro in quanto fanno parte del servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve istituire all’interno dell’azienda. Tuttavia, le due figure presentano differenze che riguardano la nomina, la formazione e le responsabilità.

  • la nomina del RSPP è obbligatoria in ogni azienda, mentre per la nomina del ASPP è il datore di lavoro a dover decidere se è necessario o meno nominarlo.
  • l’RSPP ha un ruolo di maggiore responsabilità rispetto al ASPP, la cui funzione è quella di supporto.
  • l’ASPP è soggetto ad una formazione obbligatoria con una durata dei percorsi formativi inferiore rispetto a quelli destinati al RSPP.
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