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Incentivi per la valorizzazione edilizia, le risposte delle Entrate

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Esclusi gli incentivi per la valorizzazione edilizia in caso di cessione di terreni; ok alle agevolazioni in caso di cessione a favore di cooperative edilizie

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle richieste di chiarimento avanzate da due società, ha precisato i casi in cui è possibile applicare gli incentivi per la valorizzazione edilizia, introdotti dal dl 34/2019 (decreto Crescita).

Gli incentivi

In base a quanto stabilito dall’art. 7 del dl Crescita, infatti, fino al 31 dicembre  2021 è consentita l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 in caso di trasferimenti, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • l’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 da parte di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto deve riguardare un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Inoltre, entro 10 anni dalla data del trasferimento, l’acquirente deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche, oppure, a effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380/2001) – in entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche Nzeb (Near zero energy building), A o B;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Quesiti

Con riferimento a tale disciplina agevolativa, viene rispettivamente chiesto se è possibile usufruire dei suddetti benefici nel caso di cessione di:

  • alcuni terreni, sui quali attualmente insistono alcuni fabbricati industriali dismessi che il venditore, ossia l’istante, intende demolire prima della cessione;
  • un edificio residenziale.

Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 511/2019, l’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione delle agevolazioni in quanto oggetto della compravendita è un terreno edificabile, non citato e quindi escluso dalla disposizione di agevolazione in esame.

Al contrario, la risposta n. 515/2019 è positiva in quanto l’acquisto riguarda un intero fabbricato, ossia la tipologia che la norma intende agevolare per rigenerare il tessuto urbano.

Si precisa che la disciplina di riferimento generale è l’art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR, che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del dl n. 63/2013.

Ai sensi del comma 1-sexies.1 del citato art. 16:

le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari […] nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Inoltre, conclude l’Agenzia, i soci della cooperativa potranno, eventualmente, fruire delle altre agevolazioni previste per gli interventi antisismici ai sensi dell’art. 16 del citato dl n. 63 del 2013.

 

estimus
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Clicca qui per scaricare le risposte delle Entrate n. 511 – 515

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