Super sismabonus e bonus facciate per non residente? Nuova risposta delle Entrate
Via libera del Fisco: ok al sismabonus rafforzato se il proprietario non residente è titolare del relativo reddito fondiario e al bonus facciate indipendentemente dal reddito
Il Fisco risponde sull’utilizzo del super sismabonus (di cui all’art. 16, comma 1-quater del dl n. 63/2013) e sul bonus facciate (di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160/2019) in caso di proprietario residente all’estero. Si tratta del nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate, il n. 550 del 7 novembre 2022.
Risposta interpello AE 7 novembre 2022, n. 550
E’ possibile usufruire di entrambe le detrazioni, sismabonus rafforzato e bonus facciate, da parte di tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta in esame.
Il caso: sismabonus rafforzato e bonus facciate in caso di residente all’estero?
Il caso esaminato è quello di una società proprietaria di un’unità unifamiliare in Italia, di categoria catastale A/8; immobile utilizzato come casa vacanze dal beneficiario economico della società e attualmente non locato.
La società istante rappresenta di non essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia, fatta eccezione del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile in questione.
Essendo l’immobile ubicato in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 e in zona B e volendo l’istante eseguire interventi di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza statica del predetto immobile, nonché di recupero delle facciate esterne, chiede se è possibile accedere:
- al sismabonus, per gli interventi antisismici che comportino il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza statica dell’edificio, a condizione che ne derivi una riduzione del rischio sismico di due classi;
- al bonus facciate, per gli interventi di restauro delle facciate esterne.
Ricordiamo che l’entità del sismabonus (ossia la detrazione fiscale Irpef) varia in funzione del miglioramento delle classi di rischio sismico a seguito dell’intervento. Vista, quindi, l’importanza di calcolare correttamente le classi di rischio, la migliore soluzione è quella di avvalersi di un software per la classificazione sismica degli edifici, che puoi usare ora gratis per 30 giorni, contenente le 2 metodologie per la determinazione della classe di appartenenza: metodo semplificato e metodo convenzionale.
Parere del Fisco: via libera al super sismabonus se titolare di reddito fondiario e al bonus facciate a prescindere dalla tipologia di reddito
L’immobile è ubicato in zona urbana compatibile con il riconoscimento delle tipologie di agevolazioni richieste dall’istante: zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (per cui è concesso l’utilizzo sia del sismabonus) e in zona B (per cui è possibile accedere al bonus facciate). Pertanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante possa usufruire delle richieste agevolazioni.
In particolare, è possibile accedere al sismabonus (che prevede una detrazione pari all’80% per le spese non superiori a 96.000 euro e sostenute entro il 31 dicembre 2024) a condizione che a seguito dell’intervento edilizio derivi una riduzione del rischio sismico di due classi, non essendoci alcuna preclusione nei confronti dei soggetti esteri.
Infatti, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020 e nella risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, l’accesso al Superbonus non è precluso al contribuente residente all’estero che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove lo stesso risulti titolare del reddito fondiario relativo all’immobile, sempre a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normative. Restano esclusi, invece, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti dovuta.
L’istante, prosegue il Fisco, può accedere anche al bonus facciate (beneficio introdotto dalla legge n. 160/2019 e poi prorogato al 31 dicembre 2022 dalla legge 30 dicembre 2021 con una detrazione al 60% per le spese sostenute nel 2022) per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della suddetta agevolazione, la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E ha chiarito che la norma non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti; pertanto la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.
Conclusione: via libera ai bonus edilizi per il proprietario non residente
Alla luce di quanto espresso, l’istante proprietario di unità immobiliare in Italia ma residente all’estero, se titolare del reddito fondiario e in presenza di tutti i requisiti e condizioni previste dalla norma, ha accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate. Entrambe le agevolazioni possono essere fruite da tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio

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