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Accorpamento unità immobiliari ed agevolazione prima casa

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Entrate: ok all’agevolazione prima casa per l’acquisto di due unità immobiliari adiacenti da accorpare in un unico immobile non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Ecco il quesito avanzato da un contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite la rivista telematica FiscoOggi:

Se acquisto due piccoli appartamenti adiacenti, che saranno subito accorpati in un’unica unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, posso usufruire per entrambe delle agevolazioni prima casa?

L’Agenzia delle Entrate spiega che, se adiacenti, entrambe le unità immobiliari possono fruire del beneficio.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui vengano acquistate due unità immobiliari contigue, il contribuente può comunque usufruire dell’agevolazione prima casa se l’immobile risultante dall’accorpamento delle due unità, possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa in merito: ossia non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, continuano le Entrate, si può beneficiare dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue;
  • acquisto successivo di un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta per poter realizzare un’unica unità abitativa.

Nel secondo caso, viene specificato che si può fruire del beneficio a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa o senza.

Agevolazione prima casa

Ricordiamo che l’”agevolazione prima” casa per l’acquisto di un immobile consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni:

  • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2% (invece del 9%), sul valore catastale dell’immobile; le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro;
  • chi acquista da un’impresa (con vendita soggetta a Iva) deve versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10%); le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuno.

 

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4 commenti
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Giuseppe,
      l’accorpamento di due unità immobiliari deve essere effettuato presso l’Agenzia del Territorio (ex catasto).

      L’Agenzia del Territorio, dal 2012, è stata totalmente assorbita dall’Agenzia delle Entrate. Oggi quindi ne è una sua diramazione, con uffici provinciali.

      Il catasto infatti serve, nasce e funziona per censire tutte le proprietà immobiliari presenti sul territorio italiano ai fine dell’imposizione fiscale.

      Quindi appena esegui l’accorpamento automaticamente di fatto lo hai comunicato alle Entrate.

      Rispondi
  1. Francesco Loriga
    Francesco Loriga dice:

    Salve
    vorrei acquistare due appartamenti contigui ed effettuare l’accorpamento per usufruire delle agevolazioni prima casa. Non potrò però procedere coi lavori prima di Settembre 2021, data in cui scadrà il contratto di affitto di un inquilino presente in uno dei due appartamenti. C’è un tempo massimo per presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Francesco,
      per godere delle agevolazioni fiscali sulla prima casa la legge prevede che sia necessario trasferirvi la propria residenza anagrafica entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.

      Nel caso di accorpamento, secondo la nostra interpretazione della legge e dei chiarimenti delle entrate, entro i 18 messi dovrebbe almeno essere effettuata l’aggiornamento/variazione catastale che renda evidente, in tal modo, l’avvenuta fusione delle due unità.

      Per ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per la prima casa ti consigliamo la lettura di un nostro articolo di approfondimento.

      Rispondi

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