Niente Superbonus per edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario
Dalle Entrate: escluso il Superbonus per due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
In arrivo nuovi chiarimenti delle Entrate sul Superbonus al 110% con la risposta n. 329 del 10 settembre 2020, che ribadisce:
il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Il quesito
L’istante è comproprietario (con il coniuge ed i propri figli minori) delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate e facenti parte del medesimo edificio:
- tre appartamenti;
- un magazzino;
- un garage;
- un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.
Ciò premesso, egli chiede sulle predette unità, in cui sono a suo avviso rinvenibili parti comuni, sia possibile:
- detrarre con il Superbonus le spese per la sostituzione degli infissi;
- detrarre con il Superbonus le spese per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio.
La risposta AE
L’Agenzia ricorda che gli opportuni chiarimenti circa l’applicazione dell’agevolazione al 110% vengono forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che al paragrafo 1.1, precisa che:
sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell’articolo 119).
La circolare ha chiarito che la legge Rilancio fa riferimento espressamente ai condomìni e non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi per poter usufruire della detrazione deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica (articoli da 1117 a 1139 del Codice civile).
Sotto il profilo civilistico, il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Pertanto, gli edifici con unico proprietario (o unici comproprietari) di tutte le unità immobiliari singolarmente accatastate (ad esempio il piccolo palazzotto oggetto di eredità e mai diviso), non essendo un condominio, sono esclusi dalla detrazione al 110%.
Nel caso in esame, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.
Interrogazione parlamentare
Per maggiore chiarezza sull’argomento è stata presentata un’interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/06754, presentata l’8 settembre scorso:
Quali iniziative di competenza i ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico intendono intraprendere per permettere la piena applicabilità del Superbonus 110% anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti?
Al momento si è in attesa di una risposta da parte del Ministero.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 329/2020

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