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Superbonus, demolizioni ed abitazioni principali

Superbonus: non è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale

La versione finale della legge Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, a prescindere se si tratti di “abitazione principale”


Con l’istanza di interpello n. 455/2020 viene chiesto alle Entrate se è possibile accedere al Superbonus 110% (art. 119 del dl n. 34/2020, decreto Rilancio) in riferimento alle spese sostenute per un intervento di demolizione/ricostruzione di un edificio che non costituisce “abitazione principale”.

In merito alla necessità che l’immobile oggetto di intervento debba costituire “abitazione principale” del soggetto che intende fruire dell’agevolazione, il Fisco chiarisce subito che tale condizione, inizialmente prevista nella bozza del decreto Rilancio, non è richiesta ai fini del Superbonus nel testo definitivo del decreto, né della legge di conversione (legge n. 77/2020).

Nella normativa attuale, infatti, il comma 9 e 10, lettera b) dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Quesito

L’istante dichiara di aver acquistato nel 2020, beneficiando delle agevolazioni prima casa, un edificio residenziale unifamiliare, in cui si vorrà trasferire (residenza e domicilio) una volta realizzati i lavori di ristrutturazione necessari; precisa, inoltre, che l’edificio si trova in classe energetica F e che il Comune in cui si trova l’immobile è classificato come “zona 2” di rischio sismico.

I lavori di ristrutturazione previsti consistono in un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio, che porterà ad un immobile avente:

  • una sagoma diversa rispetto all’edificio precedente;
  • una volumetria leggermente diminuita;
  • un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi);
  • una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi).

Ciò premesso, l’istante chiede di fruire per gli interventi che intende effettuare:

  • sia delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’art. 16 del dl n. 63/2013);
  • sia delle detrazioni per gli interventi ammessi al Superbonus di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.

I chiarimenti delle Entrate

In riferimento ai quesiti avanzati, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 24/E del 2020, al fine di fornire utili chiarimenti su vari aspetti delle detrazioni richieste:

  • in relazione agli interventi antisismici, il documento chiarisce che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità; unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • diversamente il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari;
  • per le opere effettuate tramite demolizione/ricostruzione si ha che l’agevolazione: “spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

Pertanto, in riferimento alla richiesta avanzata dell’istante di usufruire delle detrazioni al 110%, il Fisco precisa che è possibile fruirne anche per gli interventi di demolizione/ricostruzione dell’edificio non adibito ad abitazione principale, poiché tale condizione non è più richiesta dalla normativa vigente.

 

Cliccaqui per scaricare la risposta n. 455/2020

 

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