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Superbonus e muro di contenimento condominiale asseverato

Il muro di contenimento condominiale è agevolabile al 110%?

Ok al super sismabonus per il muro di contenimento che migliora la stabilità sismica dell’edificio, ma non decide il Fisco bensì il tecnico asseveratore

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori e nuovi chiarimenti (con la risposta n. 289/2022) in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus (articolo 119 del dl n. 34/2020) con riguardo alle spese sostenute da un condominio per il rifacimento di un muro di contenimento.

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Risposta AE n. 297/2022

Un muro di contenimento può essere considerato un intervento agevolabile con il Superbonus al 110%, a condizione che il tecnico asseveratore attesti l’utilità dell’intervento in termini di messa in sicurezza e certifichi il rapporto causa effetto tra l’intervento e la riduzione del rischio.

La risposta in esame conferma gli orientamenti già espressi dall’Agenzia delle Entrate nei precedenti interpelli (vedi articolo: Superbonus e ricostruzione di un muro di contenimento: ok, ma serve l’asseverazione).

Il caso: la realizzazione di un muro di contenimento

Il caso in esame è relativo ad alcuni interventi di riduzione del rischio sismico su di un fabbricato di proprietà dell’istante, composto da tre livelli e situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto e sottostante strati di natura sabbiosa. Al fine di migliorare la staticità sismica dell’edificio, si rende necessaria la costruzione ex-novo di un muro di sostegno a distanza di qualche metro ed a servizio della struttura dell’edificio.

L’istante dichiara, inoltre, che è stata presentata la relazione tecnica redatta da un ingegnere incaricato dai condòmini per valutare la sicurezza dell’immobile, in riferimento alla stabilità del sistema fondazione-terreno. In essa viene riportato quanto segue:

appare chiara la necessità di un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. La tecnica offre varie soluzioni per un intervento di questo tipo e quelle più adeguate al caso in esame sembrano essere la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia.

La domanda avanzata è se detto intervento possa rientrare in quelli ammessi al Superbonus sismico.

Parere delle Entrate

Dopo il solito excursus normativo in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi alle agevolazioni fiscali, il Fisco richiama il parere n. 5/2021 della Commissione consultiva che ha precisato quanto segue:

sono agevolabili anche gli interventi locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica, anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione medesima.

Inoltre, come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, sono ammessi al Superbonus anche gli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, inclusi quelli dai quali derivi la riduzione di una o due classi di rischio sismico, a condizione che:

  • le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
  • riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Attestazioni

Tra le attestazioni previste dal decreto ministeriale n. 329/2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

In definitiva, non è il Fisco che può decidere se la realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus; si tratta di valutazioni tecniche che competono al professionista incaricato che dovrà asseverare (ai sensi del decreto n. 58/2017) che dovrà certificare l l’efficacia dell’intervento al fine della riduzione del rischio sismico.

Conclusioni

Per accedere alla detrazione in esame, super sismabonus, è necessario che i professionisti (progettista, direttore dei lavori e, ove previsto, collaudatore statico) certifichino il nesso di causalità che intercorre tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

Per il sismabonus al 110% è, quindi, di fondamentale importanza l’operato del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore statico (ove previsto): in base a quello che attestano, il contribuente riuscirà o meno a prendere la maxi-agevolazione per l’intervento sismico.

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