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Superbonus e indennizzo assicurazione per danni al fabbricato

Superbonus su edificio oggetto di incendio

Il risarcimento ottenuto a seguito di incendio non deve essere sottratto dalle spese effettuate per la realizzazione di interventi agevolabili

Detraibilità delle somme corrisposte dall’assicurazione a titolo di indennizzo e limiti di spesa per i lavori rientranti nel Superbonus 110 e nel bonus ristrutturazioni: questi i nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 458/2022.

In merito ad una richiesta di chiarimento avanzata da un condominio, il Fisco precisa quanto segue: l’indennizzo per danni subiti dall’immobile non preclude l’accesso al beneficio del Superbonus per i lavori da effettuare sul medesimo edificio danneggiato.

Le agevolazioni fiscali rappresentano un’opportunità irripetibile, vista anche la possibilità di combinazione delle detrazioni. L’utilizzo delle detrazioni è, quindi, particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche.

Per non commettere errori ti consiglio di consultare le tabelle per gestire i bonus in edilizia che ti aiutano a capire quali sono i bonus edilizi, gli interventi incentivatili, i riferimenti normativi, la percentuale di detrazione e tanto altro.

Risposta n. 458/2022

La risposta in esame affronta il tema legato alla detraibilità delle spese in caso di indennizzo da parte di una compagnia assicurativa per interventi agevolabili con la maxi detrazione (di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020, decreto Rilancio) e chiarisce, inoltre, quali sono i limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR, nel caso di edificio in condominio.

Il caso prospettato dal condominio istante

La situazione prospettata è quella di un condominio che, avendo stipulato una polizza assicurativa che copre eventuali danni sul fabbricato in generale e non i singoli condomini, ha ricevuto un indennizzo a seguito di un incendio verificatosi nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano ed il tetto delle mansarde dell’immobile in questione.

La compagnia di assicurazione ha versato a favore del condominio un acconto del risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incendio prima dell’inizio di interventi di ristrutturazione, questi riguarderanno il rifacimento del tetto che sarà ricostruito con tecniche nuove al fine di consentire un miglioramento dal punto di vista antisismico.

I condomini intendono, inoltre, realizzare degli interventi (di cui all’articolo 16-bis del TUIR) anche sulle parti comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) mentre gli inquilini degli ultimi due piani effettueranno interventi di ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni.

Ciò premesso, l’istante chiede se:

  • le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientrino tra quelle ammesse al Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione;
  • la detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio (vani scale e facciate interne) spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di euro 96.000 per le unità residenziali presenti nell’edificio;
  • con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, rientranti in quelli richiamati nel citato articolo 16-bis del TUIR, il limite di spesa di 96.000 euro debba essere determinato proporzionalmente alla quota di spesa per la ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà.

Il parere del Fisco

Secondo il parere espresso dal Fisco, per quanto riguarda la possibilità di fruizione del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, la detrazione spetta a condizione che l’intervento sia riconducibile agli interventi “trainanti” antisismici (di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio).

In merito alla detraibilità delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, l’Agenzia richiama la circolare n. 28/E del 2022 tramite la quale è stato espresso che:

l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

In pratica NON sussiste alcun nesso di causalità fra l’indennizzo ricevuto ed i lavori effettuati, dal momento che il contribuente avrebbe potuto impiegare le somme ottenute a titolo di risarcimento anche per altre finalità.

Nel caso in esame:

  • la somma che il condominio istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa a titolo di indennizzo per i danni materiali subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati NON va sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati;
  • tutte le spese sostenute possono essere portate in detrazione.

Relativamente ai quesiti inerenti la modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni, ai sensi della stessa circolare, si ha che:

il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico

 

 

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