Superbonus ed edifici unifamiliari in comproprietà con persone estranee
Dalle Entrate l’ok al Superbonus per gli interventi sugli immobili in comproprietà con una persona estranea al nucleo familiare, purché sia una singola unità iscritta al catasto
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su un altro quesito posto da un contribuente in materia di Superbonus: il caso in esame riguarda degli interventi edilizi da farsi su un villino in comproprietà con la nipote, non facente parte quindi del nucleo familiare.
La risposta (n. 656/2021) delle Entrate è positiva: è possibile usufruire dell’agevolazione, l’importante è che l’edificio costituisca una singola unità iscritta al catasto.
Quesito
L’Istante rappresenta di essere comproprietario con la nipote di un edificio residenziale (categoria A/7 – villino), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
In tale edificio risiede anagraficamente e ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre; mentre la nipote (ossia l’altra comproprietaria) non vi risiede anagraficamente né dimora abitualmente nell’edificio.
I comproprietari dell’immobile in questione intendono realizzare interventi ammissibili al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, le cui spese, verranno sostenute al 50% da ciascun comproprietario, in proporzione alla quota di proprietà (il 50%).
Pertanto l’istante chiede se in relazione alle spese che sosterrà per tali interventi possa fruire del Superbonus, nonostante l’edificio sia in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare.
Parere delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, dopo un breve riepilogo del quadro normativo in materia di Superbonus, richiama, in particolare, la circolare 24/2020, in base a cui:
l’agevolazione spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Secondo la suddetta circolare, quindi, se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
In riferimento al caso in esame, ossia all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati su “edifici unifamiliari”, l’articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto 6 agosto 2020, dispone che:
per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Inoltre, continua il Fisco, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è necessario che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati; mentre non è condizione necessaria che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
In definitiva, l’istante potrà accedere al Superbonus a condizione che siano rispettati i requisiti ed adempimenti previsti dalla norma.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 656/2021

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