Superbonus e diverse modalità di utilizzo delle agevolazione

Superbonus e diverse modalità di utilizzo dell’agevolazione

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Ok alla cessione del credito solo per l’intervento trainante e detrazione delle spese per gli interventi trainati; nessuna comunicazione per la fruizione in dichiarazione

Nuovi chiarimenti del Fisco circa la fruizione del Superbonus in modalità alternativa alla detrazione per gli interventi agevolabili sono contenuti nella risposta n. 279 del 19 maggio 2022. In pratica, si tratta della possibilità di cedere il credito solo relativamente all’intervento trainante e di portare in detrazione diretta (indicazione nella dichiarazione dei redditi) le spese per tre interventi trainati.

Il caso: cessione del credito legata ad una serie di interventi diversi

Il caso prospettato riguarda la realizzazione dei seguenti interventi ammissibili al Superbonus 110%:

  • 1 intervento “trainante” di efficientamento energetico, ossia la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • 3 interventi “trainati” di efficientamento energetico, quali l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici.

Per detti interventi l’istante valuta la possibilità di un’eventuale cessione del credito d’imposta (ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio) solo relativamente all’intervento “trainante” ed eventualmente ad un intervento “trainato”, indicando invece nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi, senza effettuare la cessione del credito d’imposta.

In sintesi, il contribuente chiede se la cessione del credito deve riguardare l’operazione complessivamente realizzata o può essere riferita anche ad ogni singolo intervento trainante e/o trainato?

La risposta delle Entrate

In riferimento al quesito avanzato, il Fisco richiama la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 in cui si precisa che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati; non è possibile per le medesime fruire  di più agevolazioni.

Alla luce di detto chiarimento la risposta del Fisco è positiva: è possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi (interventi trainanti ed interventi trainati) e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il Fisco continua precisando che:

  • il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
  • la detrazione spettante è commisurata alle spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta.

Inoltre, in merito alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione, il contribuente è tenuto ad indicare il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione nel campo “Tipologia intervento“.

In particolare, se ci si vuole avvalere dell’agevolazione sotto forma di cessione del credito, si dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate un modulo distinto per ciascun intervento. Invece, nel caso in cui l’istante intenda fruire dell’agevolazione per alcuni tipi di intervento, deve indicare la detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi e, in relazione a tali interventi, non dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione.

Conclusioni

L’istante può optare per la fruizione del Superbonus in modalità alternativa alla detrazione, per tutti gli interventi prospettati.

Pertanto, può cedere il credito calcolato sulle spese dell’anno per l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, inviando un modulo di cessione del credito per l’intervento trainante della nuova centrale termica, e detrarre le spese sostenute nell’anno per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.

Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno per codice intervento.

 

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