Superbonus: qual è la scadenza per interventi realizzati su un condominio vincolato?
Il Fisco risponde in merito a interventi “trainati” su unità immobiliare di un condominio vincolato ed i termini di scadenza: 110% fino al 31 dicembre 2023
Il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio vincolato quanto tempo ha a disposizione per realizzare lavori incentivati con il Superbonus 110% nella sua abitazione?
Questa la domanda a cui l’Agenzia delle Entrate è chiamata a rispondere nell’interpello n. 462/2022.
Prima di entrare nello specifico dell’interpello e della risposta, ti ricordo che puoi utilizzare gratis per 30 giorni uno strumento che ti guida passo passo nella gestione della pratica Superbonus.
Il caso: scadenza Superbonus in un condominio vincolato
Protagonista del caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate è un contribuente proprietario di un’unità immobiliare, funzionalmente non indipendente e situata in un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni Culturali (dlgs n. 42/2004).
Trattandosi di un edifico vincolato, non è possibile realizzare interventi trainanti sulle parti comuni; tuttavia, il proprietario istante rappresenta di voler realizzare, all’interno della propria unità immobiliare, i seguenti interventi trainati:
- la sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di riscaldamento con l’installazione di una pompa di calore.
Il quesito: possibilità e termini dell’agevolazione
L’istante chiede conferma circa la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% e conferme sul termine entro quale sostenere le spesa, 31 dicembre 2023, come previsto dalla normativa che regola l’agevolazione nei condomìni.
Il parere del Fisco
L’Agenzia ha innanzitutto richiamato le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020 per chiarire i casi in cui il Superbonus NON si applica alle spese sostenute per gli interventi trainanti:
- se l’edificio è sottoposto a uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
- se gli interventi sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
La detrazione si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi trainati, a condizione che tali interventi assicurino:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari oggetto di intervento, oppure
- il conseguimento della classe energetica più alta, nel caso sia impossibile il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Nel caso in esame, ha spiegato l’Agenzia, il Superbonus si può applicare alla sostituzione degli infissi o alla realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti.
Per rispondere al requisito del miglioramento di due classi energetiche, la verifica va effettuata con riferimento all’unità immobiliare e l’asseverazione deve essere predisposta utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
In merito al termine da rispettare, il Fisco ricorda che l’articolo 1, comma 28, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha prorogato detta agevolazione con scadenze differenziate a seconda del beneficiario:
- al 110% fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
- al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Con riferimento al caso in esame, ossia interventi realizzati su immobili vincolati, dal punto di vista delle scadenze l’agevolazione rientra nella disciplina prevista per i condomìni.
Infatti, la circolare n. 23/2022 ha precisato che il termine ultimo per fruire del maxi sconto è quello previsto per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio” (comma 8-bis, primo periodo, articolo 119, decreto Rilancio).
Di conseguenza, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Conclusione
In conclusione: via libera al Superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, in relazione agli interventi “trainati” di efficientamento energetico, effettuati dal condomino proprietario dell’unità immobiliare interessata, facente parte di un condominio tutelato; nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!