Superbonus anche per la centrale telefonica?
La centrale telefonica (categoria F/7) è un immobile con destinazione d’uso non residenziale ma va considerata nel calcolo della superficie complessiva
Le unità pertinenziali vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari? A distanza di due anni e mezzo dalla sua nascita il Superbonus 110% continua a tenere banco e, in particolare, i dubbi in merito alla verifica di residenzialità degli immobili.
Puntuali e chiari i nuovi chiarimenti del Fisco, con la risposta n. 464/2022, circa le regole sulla “prevalente destinazione residenziale”. Nel dettaglio, il caso in esame riguarda la realizzazione di alcuni interventi di efficientamento energetico in un edificio condominiale in cui è inclusa un’unità con categoria F/7 e la relativa verifica della prevalente funzione residenziale.
Tramite le varie risposte arrivate da interpelli e circolari, che si sono susseguite nel corso degli anni, il Fisco ha ben chiarito che nel caso in cui la superficie residenziale delle unità immobiliari (fatta esclusione delle pertinenze) che compongono l’edificio è maggiore del 50%, tutte possono accedere alla maxi detrazione in merito alle spese sostenute per gli interventi trainanti (sulle parti comuni); invece, nel caso in cui la superficie residenziale ha un’incidenza inferiore al 50%, solo le unità residenziali potranno detrarre la spesa per le parti comuni. In entrambi i casi, le unità non residenziali non possono utilizzare il Superbonus per gli interventi trainati.
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Risposta AE n. 464/2022
Nel caso oggetto di interpello, il Fisco fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi al Superbonus 110% ed il principio di residenzialità dell’edificio.
L’istante è un condominio proprietario di un edificio costituito da:
- una centrale telefonica, facente parte strutturalmente del palazzo anche se dotata di accesso autonomo, composta da una unità categoria D/7 (uffici, magazzini, etc.) e una unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga), ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano;
- 17 unità abitative (categoria A/2) ed una unità uso ufficio (categoria A/1), ubicati ai piani superiori.
Volendo realizzare i seguenti lavori:
- intervento “trainante” di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali che interesseranno più del 25% della superficie totale disperdente;
- interventi “trainati” di sostituzione di serramenti, infissi e impianti termici all’interno delle singole unità immobiliari e di installazione di impianti fotovoltaici;
l’istante intende sapere come misurare la superficie prevalente dell’immobile e se la società proprietaria della centrale telefonica possa detrarre la propria quota di spese relative agli interventi che saranno realizzati sulle parti comuni, ossia se vada conteggiata anche la superficie dell’unità con destinazione F/7.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce di quanto espresso nel parere della Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare e nella circolare n. 18/2017, l’Agenzia delle Entrate ricorda che nel calcolo della superficie complessiva dell’edificio, ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell’edificio, occorre considerare anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7: questi costituiscono immobili facenti parte dello stesso edificio, la cui destinazione d’uso è ben definita e non è sicuramente residenziale.
Conclusioni
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, il Superbonus possa applicarsi anche alla società proprietaria della centrale telefonica (censita catastalmente in categoria F/7) in relazione alle spese relative agli interventi da realizzarsi sulle parti comuni del condominio che la ospita. In pratica: ai fini del calcolo della superficie prevalente va conteggiata anche quella dell’unità immobiliare F/7.

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