Nuovi chiarimenti AE sul Superbonus: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione
Ok al Superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico con cambio di destinazione d’uso ed ok per la cumulabilità con il bonus facciate
E’ ammesso il Superbonus in caso di sismabonus (interventi di riduzione del rischio sismico) con cambio di destinazione d’uso purché nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente tale cambio; la detrazione al 110% è, inoltre, cumulabile con il bonus facciate.
Questi ed altri importanti chiarimenti nella nuova risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Quesiti al Fisco
Un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) adibita in passato a stalla, dichiara di voler effettuare entro il 2021 lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente e dotato di accesso autonomo, destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Precisa, che in vista dell’avvio dei lavori, in data 10 giugno 2020, ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso ai fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio rurale; congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire ha presentato anche l’asseverazione (prevista dal dm n. 58/2017).
Inoltre, intende eseguire sul lato nord della facciata esterna dell’edificio, costituita da un muro di pietra antico, interventi di risanamento e di restauro conservativo, riconducibili al decoro urbano, sebbene non saranno influenti dal punto di vista termico.
Pertanto, l’istante chiede:
- se può beneficiare del Superbonus per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale;
- se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
- quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni SAL;
- come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
- se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.
Parere delle Entrate
1 – Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso
In riferimento al primo quesito posto dall’istante, il Fisco ribadisce che gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86; successivamente nella circolare n. 19/2020 è stato chiarito che è possibile “fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
Principio applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Pertanto, l’istante può fruire della detrazione al 110% delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché:
- nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi, risulti chiaramente tale cambio;
- l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
2 – Superbonus e bonus facciate
In riferimento alla possibilità di fruire del bonus facciate per i lavori da realizzare sulla facciata dell’edifico, anche se non influenti dal punto di vista termico, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019: la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Qualora sul medesimo immobile si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, poiché non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese.
Pertanto, se, come prospettato nel caso in esame, sull’edificio sono realizzati sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell’edifico, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate, a condizione che siano:
- distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
- rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
3 – Congruità delle spese sostenute
Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato, al fine di attestare la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Inoltre, i professionisti incaricati devono attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (ai sensi del comma 13 dell’art. 119 decreto Rilancio).
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL (stato avanzamento lavori) che, per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate chiarisce in risposta al quesito avanzato che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
4 – Determinazione del 30% dell’intervento agevolabile
In merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile (previsto dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio), ai fini dell’opzione dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito” ad ogni SAL, il Fisco precisa che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Più precisamente, nel modello di cui all’Allegato 1 del decreto n. 58/2017 per ogni SAL va riportato:
- il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
- l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.
5 – Polizza assicurativa
Ai sensi del dm n. 58/2017 è altresì attestato il possesso della polizza assicurativa, di cui all’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio in cui si stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni.
Il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 523/2020

In analogia con il parere espresso da agenzia delle entrate in merito alle detrazioni cumulabili del Sismabonus 110 con il Bonus facciate mi chiedo, in caso di lavori di efficientamento energetico iniziati nel 2019, se siano cumulabili l’ ecobonus 65% per fatture pagate nel 2019 e nel 2020 prima del 1° luglio e il Superbonus 110 per le fatture pagate dopo il 1° luglio 2020
In caso affermativo con quali limiti di spesa e quali procedure di asseverazione da implementare sul sito Enea
BUONGIORNO, VOLEVO SAPERE RIFACENDOMI ALL’INTERVENTO IN DISCUSSIONE, NEL CASO DI “RISTRUTTURAZIONE” CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO AGRICOLO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO A RESIDENZIALE, SONO AGEVOLABILI LE SPESE PER SISMABONUS? IN TALE CASO SONO AGEVOLABILI ALTRI INTERVENTI (ES. IMPIANTI, COIBENTAZIONI ECC.)
SALUTI GRAZIE
Ciao,
per quesiti sul Superbonus consigliamo di consultare la nostra pagina sulle FAQ sul Superbonus.
In questa pagina è anche possibile formulare il proprio quesito specifico.
NB: Non è garantita la risposta a tutte le domande inviate.
La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune. Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.