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Sismabonus acquisti: e se l'asseverazione è stata presentata con il vecchio modello?

Sismabonus acquisti: e se l’asseverazione è stata presentata con il vecchio modello?

Ok al Superbonus anche in presenza di asseverazione predisposta con il modello B, ante modifiche, purché sia presentata entro la data di stipula del rogito

Ancora chiarimenti in merito al Sismabonus acquisti ed alla presentazione dell’asseverazione dei tecnici necessaria per usufruire di tali agevolazioni: con la risposta n. 697/2021 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di comunicazione della cessione del credito.

Il caso

Nel febbraio 2021 l’istante ha acquistato insieme al coniuge un’unità immobiliare situata in zona sismica 3 da una società di costruzioni (realizzata con un titolo edilizio presentato in data 14 marzo 2019 dai precedenti proprietari).

Come rappresentato dall’istante, contestualmente al titolo edilizio però non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie previste per l’acquisto delle case antisismiche, in quanto alla data del 14 marzo 2019 la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni.

Tuttavia la società, subentrata ai precedenti proprietari, ha predisposto l’asseverazione secondo il modello allegato B, ai fini dell’attestazione della classe del rischio sismico, previsto dal decreto n. 58/2017 nella versione ante modifiche apportate dal dm n.329/2020.

Ciò espresso, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se è possibile fruire delle detrazioni previste:

  • per l’acquisto di case antisismiche anche se è stato presentato il titolo edilizio (in prima istanza dai precedenti proprietari), senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie; ciò in quanto alla data del 14 marzo 2019, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse e, successivamente, tale asseverazione è stata integrata dalla società subentrante;
  • per l’acquisto dell’unità immobiliare antisismica secondo le previsioni dettate dal dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) sulla quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021, in considerazione che è stato presentato il modello allegato B previsto dal decreto n. 58/2017 dalla società subentrante nella versione prevista prima delle modifiche apportate dal decreto n. 329/2020.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un quadro riepilogativo dei vari provvedimenti che si sono susseguiti in merito alle regole applicative del sismabonus acquisti, in riferimento ai 2 quesiti in esame il Fisco richiama l’articolo 8 del dl n. 34/2019, ossia il decreto Crescita che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

In particolare, ai fini della detrazione si ha che gli edifici oggetto dell’intervento di riduzione del rischio sismico devono essere ubicati in Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e che le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Successivamente, con la risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3, anche se l’asseverazione (di cui all’articolo 3 del decreto n. 58/2017) NON è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia, ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (come chiarito nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).

Conclusioni

Nel caso prospettato, conclude il Fisco, l’istante potrà beneficiare della detrazione, considerato che il modello B è stato presentato entro la data del rogito dalla società di costruzione, che è subentrata al titolo edilizio presentato dai precedenti proprietari.

Inoltre, detta detrazione spetta in misura del 110% in relazione alle somme corrisposte a saldo, mentre in relazione alle altre somme (sostenute prima del 1° luglio 2020) la detrazione spetta in base alle diverse misure di detrazione previste dal decreto legge n. 63/2013, fino alla concorrenza della somma massima ammissibile di detrazione, ossia pari a 96.000 del prezzo corrisposto.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 697/2021

 

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