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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » Ristrutturazione e smaltimento materiali: quale aliquota IVA si applica?

Ristrutturazione e smaltimento materiali: quale aliquota IVA si applica?

Aliquota agevolata per lo smaltimento dei materiali edili se le prestazioni sono svolte dallo stesso soggetto che esegue i lavori di recupero

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 9 Settembre 2021/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali, Professioni tecniche e imprese edili /di
IVA Ristrutturazione e smaltimento materiali


Con la risposta n. 11/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, il Fisco ha chiarito quale aliquota IVA si applica alle attività di bonifica e smaltimento dei materiali prodotti nei cantieri, facendo riferimento al “nesso di accessorietà”.

Quesito

Un’associazione di imprese che svolge attività di raccolta, trasporto ed eventuale bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto, dovendo svolgere tale attività per un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, chiede all’Agenzia delle Entrate quale aliquota IVA far pagare ai privati.

In particolare, chiede se:

il trasportatore può applicare al privato cittadino l’IVA agevolata per il servizio di «raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto» – CER 17 in quanto (…) prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata;

l’impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10% per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore.

ossia se i suddetti servizi possono essere ricondotti nell’ambito applicativo dei numeri 127-quaterdecies) e 127- quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota IVA ridotta.

Parere delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), alla Tabella A, numero 127-quaterdecies prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione ed alla realizzazione degli interventi di recupero su fabbricati o porzioni di fabbricati.

Quindi, per capire se l’IVA agevolata può essere estesa anche alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto), come nel caso in esame, occorre valutare se dette prestazioni possono qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, ai sensi dell’articolo 12 del decreto IVA, la cessione di beni o la prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:

  • integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
  • sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
  • sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.

Pertanto, come chiarito nella risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008 e nella risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002, condizione necessaria affinché una prestazione si possa qualificare come accessoria a una prestazione principale è che formi un tutt’uno con l’operazione principale.

Ciò significa che il nesso di accessorietà NON ricorre se le attività di bonifica e trasporto sono effettuate da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realizzato gli interventi di recupero.

Nel caso in esame, quindi, gli interventi di bonifica possono qualificarsi come accessori solo se sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il Fisco ritiene che non  ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio in quanto il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l’intervento di recupero edilizio: quindi, NON può applicarsi l’aliquota IVA del 10%, bensì quella ordinaria del 22%.

Clicca qui per scaricare la risposta n. 11/2021

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