Sismabonus e asseverazione tardiva, nuovi chiarimenti delle Entrate
Sismabonus: nelle zone 2 e 3 l’asseverazione può essere tardiva purché entro la data del rogito. I chiarimenti nella nuova risposta delle Entrate
Con la risposta n. 214 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema sismabonus e dell’asseverazione non contestuale al titolo abilitativo (vedi articolo precedente).
Quesito
Un’impresa di costruzione intendeva realizzare un intervento di demolizione di un vecchio fabbricato in zona sismica 3 con successiva ricostruzione di unità abitative. Il progetto era stato autorizzato dal Comune con permesso di costruire (rilasciato nel 2018) e con comunicazione di inizio lavori presentata nell’anno 2018.
L’istante precisa che, in sede di richiesta del titolo edilizio abilitativo non era stata allegata contestualmente l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, sebbene ne fosse in possesso.
In sede di documentazione integrativa l’istante ha prodotto l’asseverazione tecnica datata 2018.
Pertanto, l’impresa chiede se suddetta asseverazione tecnica possa essere presentata successivamente alla richiesta di permesso di costruire, in modo da poter consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari di fruire della detrazione (sismabonus).
A detta dell’istante ciò è possibile in quanto per i titoli autorizzativi richiesti a partire dal 1°gennaio 2017 non era previsto l’obbligo di allegare l’asseverazione sismica del tecnico.
Ricordiamo, a tal riguardo che l’articolo 8 del dl n. 34/2019 (decreto Crescita) ha esteso l’ambito di applicazione del sismabonus alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Ai fini dell’ottenimento della detrazione, è necessaria, tra l’altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal dm n. 58/2017; occorre che tale asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
Parere delle Entrate
Il sismabonus è riconosciuto agli acquirenti di immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, per i quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, comunque, entro la data di stipula del rogito.
Questo, in sintesi, quanto riportato nella recente risposta n. 214 dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al quesito posto, il Fisco ricorda che, come chiarito nella nota 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’estensione alle zone 2 e 3 del sismabonus è intervenuta successivamente al dm n. 58/2017; provvedimento che ha esteso i benefici fiscali previsti dal sismabonus agli acquirenti di unità immobiliari da parte di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, degli interventi di ristrutturazione o di ricostruzione, mediante demolizione, degli immobili con documentato miglioramento sismico di una o più classi.
In conclusione, il contribuente che presenta l’asseverazione tardiva, ma comunque entro il termine della stipula dell’atto di compravendita o della fine lavori, può beneficiare dell’agevolazione.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 104/2020

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