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Sismabonus: ecco quando si può ottenere la detrazione fiscale

Possono usufruire del sismabonus solo i lavori le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017

Con la risposta n. 431/2019 (sulla rivista telemetrica FiscoOggi), l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti circa la detrazione spettante per interventi comportanti la riduzione del rischio sismico, sismabonus, e la data di inizio procedure autorizzatorie.

Richiesta del contribuente

Un contribuente rappresenta di essere condòmino di un edificio, sito nella zona sismica 3, e di aver iniziato i lavori di risanamento conservativo nel 2016.

Nel frattempo è entrato in vigore il sismabonus (introdotto dalla legge Bilancio 2017) che prevede detrazioni fiscali che possono arrivare fino all’85% delle spese sostenute.

I comproprietari hanno, quindi, deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando significativamente gli interventi inizialmente previsti; a tal fine, nel 2017, hanno presentato ed ottenuto il permesso di costruire in variazione del piano originario.

Viene chiesto al Fisco di poter applicare la nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2017, ed ottenere una detrazione più alta, considerando che avevano ottenuto un nuovo permesso di costruire e dovendo realizzare altri lavori.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa; la norma di riferimento afferma chiaramente che la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2017.

Tra le procedure autorizzatorie rientrano anche la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l’attestazione da parte dei professionisti abilitati, secondo le modalità stabilite dal dm n. 58/2017.

Nel caso in esame, ribadiscono le Entrate, il permesso di costruire per il risanamento conservativo dell’edificio è stato richiesto ed ottenuto nel corso del 2016; il permesso di costruire in variante è stato rilasciato nel 2017, come anche la Comunicazione di inizio lavori, con il contestuale deposito del rinnovato progetto delle strutture e dell’asseverazione.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’istante, non emerge alcun parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ottemperanza al permesso di costruire originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento.

In definitiva, l’istante non potrà beneficiare della maggiore detrazione d’imposta: il quantum dello sconto fiscale dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie.

 

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Clicca qui per scaricare la risposta n. 431 del 25 ottobre 2019

 

1 commento
  1. Antonio Chionchio
    Antonio Chionchio dice:

    A mio parere il sisma bonus è applicabile ai lavori contenuti nel p.d.c. Di variante al progetto originario atteso che la richiesta di p.d.c. sia stata inoltrata dopo l’entrata in vigore della norma , secondo l’acclarato principio giuridico “ tempus regit actum “

    Rispondi

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