I chiarimenti delle Entrate su sismabonus ed acquisto case antisismiche
Ok al sismabonus sugli acconti per l’acquisto case antisismiche, i tempi per la vendita immobili, l’utilizzo del bonifico e la cessione della detrazione
Con la risposta n. 5/2020 l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una società circa il sismabonus in caso di acquisto case antisismiche.
Si tratta, quindi, della detrazione spettante in caso di acquisto delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Quesito
La società dichiara di voler realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, con miglioramento antisismico, per il tramite di una costituenda partecipata di cui deterrà una quota probabilmente maggioritaria.
La società istante precisa, inoltre, di voler acquistare una delle unità immobiliari, ricadenti nell’edificio ricostruito, per utilizzarla poi come nuova sede.
Tuttavia, prima di dar avvio alle operazioni, avanza alcuni dubbi al Fisco in merito a:
- le procedure da seguire;
- l’eventuale obbligo di utilizzazione del bonifico bancario o postale;
- la possibilità di ottenere il sismabonus sugli acconti versati;
- la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Sismabonus
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto alcuni aspetti del sismabonus.
L’art. 16, comma 1-septies del dl n. 632013 disciplina la detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.
La detrazione è pari al:
- 75% se l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita;
- 85% se il passaggio è a due classi di rischio sismico inferiore.
L’ammontare massimo di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti avanzati dalla società istante chiarendo i seguenti punti:
- spetta al Comune o ad altro ente territoriale la qualificazione di un’opera edilizia;
- gli acquirenti possono usufruire del sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
- la vendita dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile deve avvenire entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori; pertanto si può beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in acconto, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati;
- la detrazione potrà essere fruita dall’acquirente solo dall’anno di imposta in cui i lavori si siano conclusi. Quindi, una volta terminati i lavori, se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo d’imposta in cui questi sono stati pagati o in quello in cui ha stipulato il rogito;
- ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto, ma è necessario che vengano ultimati i lavori riguardanti l’intero fabbricato, perché il bonus possa essere fruito dall’acquirente solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sono stati ultimati;
- non è necessario che l’acquirente effettui il pagamento con bonifico bancario o postale; il provvedimento AE del 31 luglio 2019 esclude espressamente l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale per gli interventi previsti dal comma 1-septies dell’art. 16 del dl n. 63/2013.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 5/2020

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