Sismabonus acquisti anche in caso di asseverazione tardiva, ecco quando
Ok al sismabonus acquisti anche in caso di asseverazione tardiva se la variazione della classe sismica (dalla 4 alla 3) è intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema sismabonus acquisti, asseverazione tardiva e riclassificazione sismica, con la risposta all’interpello n. 624/2021.
Il caso
L’istante rappresenta che, in data 31 marzo 2021, l’impresa edile che ha ristrutturato l’immobile ha accettato la sua proposta di acquisto; mentre il permesso di costruire è stato richiesto il 13 marzo 2019 e rilasciato dal Comune alla promettente venditrice il 6 giugno 2019.
I lavori hanno avuto inizio in data 30 settembre 2019 ed hanno interessato la demolizione e il rifacimento del complesso residenziale.
Il rogito di acquisto verrà sottoscritto entro il 30 dicembre 2021.
L’istante precisa, inoltre, che la zona sismica del Comune in cui sorge l’unità immobiliare oggetto d’istanza è stata riclassificata dalla classe 4 alla classe 3 solo a marzo 2021; pertanto, l’allegato B relativo alla necessaria asseverazione verrà depositato entro il mese di aprile 2021 (dal momento che l’aggiornamento della classificazione sismica è avvenuto a marzo 2021).
L’istante chiede, quindi, se potrà fruire del Sismabonus acquisti con aliquota al 110%, dovendo tener conto dell’asseverazione tardiva in quanto la variazione della classe sismica (dalla 4 alla classe 3), stabilita dalla Giunta regionale, è intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato le regole principali di questo tipo di agevolazione, il Fisco ricorda che un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al sismabonus (vedi anche circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).
In base a quanto disposto dal dm 58/2017, infatti, è necessario che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del decreto, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Stesso principio vale anche ai fini dell’applicazione del “sismabonus acquisti” (di cui al comma 1-septies dell’art.16 del dl 63/2013): nel caso in cui le imprese non hanno tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari NON possono fruire della detrazione.
Condizione necessaria è, naturalmente, che l’impresa venda gli immobili entro 18 mesi dal termine dei lavori e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Nel caso in esame in base alle disposizioni sopra richiamate, alla data di presentazione al Comune del permesso di costruire da parte dell’impresa costruttrice (ossia il 13 marzo 2019), per poter accedere alle detrazioni era necessario che alla segnalazione venisse allegata anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio, sia prima dei lavori che quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Tuttavia, continua il Fisco, nella circolare n. 19/E/2020 è stata richiamata anche la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, nella quale è stato precisato, in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che:
il Sismabonus Acquisti spetti anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
Conclusioni
Pertanto, alla luce di quanto espresso dal CSLLPP, nel caso in esame la detrazione è salva in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era ricompreso in zona sismica 4, zona esclusa dall’agevolazione.
L’istante potrà fruire del sismabonus acquisti 110% a condizione che l’impresa presenti l’asseverazione a partire dal 15 maggio 2021, ossia 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale con la riclassificazione, avvenuta il 16 marzo 2021, e fino alla data del rogito.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 624/2021

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