ONLUS: chiariti i requisiti per accedere al Superbonus

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Nuovi chiarimenti dal Fisco: ok al Superbonus per le ONLUS  che godono dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi

Nuova risposta (risposta n. 47/2022) dell’Agenzia delle Entrate: questa volta la questione in esame riguarda una cooperativa sociale, ai sensi della legge n. 381/1991, con natura di ONLUS  ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del dlgs n. 460/1997.

Il caso

Il caso tratta di una cooperativa sociale, che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro, la quale ha intenzione di eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale “per natura o per destinazione ai fini della propria attività”.

Inoltre, come dichiarato dall’istante:

  • l’edificio include immobili di categoria catastale A/2 e A/7, nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6;
  • ha assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012.

L’istante ha precisato ulteriormente che gli immobili indicati sono interessati dai seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro degli edifici con incidenza superiore al 25%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore;
  • installazione di pannelli fotovoltaici;
  • rimozione di barriere architettoniche;
  • sostituzione di serramenti;
  • coibentazione.

Pertanto, considerato che tutti gli immobili interessati dagli interventi sono detenuti a titolo di proprietà e che i redditi diversi da quelli derivati dall’attività caratteristica sono derivanti da appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari, chiede di poter aver accesso al Superbonus 110, di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire la risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 24/E del 2020 in cui viene chiarito che, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, restano esclusi dalle detrazioni previste per il Superbonus:

  • i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; possono optare, invece, della detrazione diretta, dello sconto in fattura oppure della cessione del credito;
  • i soggetti che non possiedono redditi imponibili; questi non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Con la risposta n. 253/2021, è stato precisato che, qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi, NON potrà beneficiare del Superbonus né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Tuttavia, continua il Fisco, il soggetto in esame usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi (ai sensi dell’articolo 11 dpr n. 601/1973) e può, quindi, accedere al Superbonus nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti, compresa la possibilità di optare per la fruizione di una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (sconto in fattura o per la cessione del credito).

Nel caso in esame, la società istante ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012: si tratta quindi di un’ipotesi di “esenzione parziale”.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto il Fisco dichiara che la società istante, tale ONLUS, potrà fruire delle detrazioni previste dal Superbonus, in relazione ai periodi d’imposta in cui sostiene le spese inerenti agli interventi agevolabili.

 

usBIM.superbonus

 

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