superbonus-ed impianto-preesistente

Superbonus: dalle Entrate chiarimenti sull’impianto di riscaldamento preesistente

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Entrate: per il Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento preesistente sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione

Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti su alcuni aspetti del Superbonus, la detrazione al 110% introdotta dal decreto Rilancio.

L’interpello n. 523 del 4 novembre 2020 fornisce, infatti, un quadro normativo di riferimento ed un riepilogo degli “interventi trainanti” ed “interventi trainati” che danno diritto alla detrazione, nonché i limiti di spesa relativi a ciascun lavoro agevolabile.

Il Fisco nel nuovo interpello indica:

  • le regole da seguire per accedere alla detrazione nel caso di un intervento con frazionamento dell’edificio preesistente;
  • il tetto di spesa da considerare se sull’immobile si realizzano più interventi;
  • come dimostrare la preesistenza di un impianto di riscaldamento.

Quesiti

L’istante dichiara di essere proprietario di un vecchio fabbricato unifamiliare, accatastato nella categoria A2 e ricadente nella zona classificata a rischio sismico 3.

Nel 2020 ha presentato una Super Scia per un progetto di ristrutturazione edilizia, che prevede:

  • l’ampliamento ed il frazionamento in due unità residenziali che risulteranno “funzionalmente indipendenti e disporranno di accessi autonomi dall’esterno”;
  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrato tramite APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata dal tecnico.

L’istante chiarisce, inoltre, che l’immobile è dotato di un impianto di riscaldamento costituito da caldaia e termosifoni in ghisa e tre camini con le rispettive canne fumarie; visto il mancato utilizzo di tale impianto, ed in previsione della ristrutturazione, nel 2010 il contatore dell’immobile è stato sigillato.

Ciò premesso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al Superbonus. In particolare se:

  1. i limiti di spesa previsti per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto, nonostante gli interventi “trainanti” siano il sismabonus e l’isolamento termico;
  3. per dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento (qualora fosse necessario) sia sufficiente:
    • la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero;
    • l’attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell’impianto risalente al 2010;
    • la presenza di tre camini con le rispettive canne fumarie.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che l’istante possa beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi “trainanti” (antisismici e di efficienza energetica) e per quelli “trainati” di efficientamento energetico purché le spese siano sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e siano rispettati tutti i requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente previste.

Risposta al quesito n. 1

Con riferimento al primo quesito, il Fisco precisa che per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nel caso in esame, quindi, il limite di spesa da considerare è quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente.

Inoltre, il contribuente intende realizzare lavori di messa in sicurezza antisismica e la posa del cappotto termico, pertanto il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale è dato dalla somma dei tetti di spesa previsti per i singoli interventi.

Risposta al quesito n. 2

In merito all’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che:

anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento agevolabile.

Risposta al quesito n. 3

Infine, la presenza di tre camini nell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi prospettati, è sufficiente a dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 523/2020

 

software-superbonus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.