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Ecobonus e sconto in fattura: errore nella fattura di acconto

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Francesca Ressa
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Se l’impresa indica lo sconto in fattura solo nella fattura a saldo, e non anche in quella in acconto, non perde il diritto alla cessione del credito

Ancora dubbi in merito al corretto esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121 del dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) e relativi errori commessi in fattura. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla seguente domanda:

Si perdono le detrazioni se non si applica il previsto sconto del 50% (opzione dello sconto in fattura prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio) già nella fattura in acconto?

Qualora l’impresa indichi lo sconto in fattura solo nella fattura emessa a saldo, e non in quella di acconto, non si perde il diritto alla cessione del credito corrispondente al bonus edilizio. Questo, in breve, quanto rappresentato nella risposta n. 238/2022.

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Il caso: cosa succede in caso di errore nella fattura di acconto?

Il caso esaminato riguarda una società istante fornitrice di sistemi di climatizzazione ed impianti fotovoltaici, agevolabili con il bonus 50%. In accordo con il cliente l’istante ha praticato lo sconto in fattura, ma lo ha indicato solo nella fattura emessa a saldo e non in quella in acconto. In pratica, ha emesso le seguenti fatture:

  • una fattura in acconto da corrispondere per l’intero valore;
  • una fattura a saldo con applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito.

Successivamente il cliente ha inviato il modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura in misura pari al 50% del valore dell’intervento.

Tuttavia, diversamente da quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 il fornitore non ha specificato l’applicazione dello sconto in fattura su ciascuna delle fatture emesse, ma solo sulla finale, calcolandolo comunque sull’importo totale dell’intervento.

A suo avviso l’operazione di sconto in fattura è valida ma chiede conferma all’Agenzia delle Entrate se, a fronte dello sconto in fattura praticato, può cedere il credito corrispondente anche in presenza di questa imprecisione nelle fatture.

L’impresa istante, inoltre, chiede se è necessario inviare una PEC per la correzione degli errori formali.

Dal Fisco: ok alla cessione del credito anche se lo sconto in fattura è riportato solo nella fattura a saldo

Il Fisco ha innanzitutto ricordato che ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi edilizi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante (sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

Le disposizioni si applicano anche per le spese relative agli interventi agevolabili con ecobonus e Superecobonus.

Come ricorda il Fisco, più volte è stata modificata l’opzione e ridefinite le modalità di utilizzo dei crediti; l’ultimo riferimento è al dl n. 11/2023 (decreto Cessioni) secondo cui, a partire dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni fatte salve le eccezioni specificate nel provvedimento stesso.

Lo sconto in fattura: i chiarimenti

Con il provvedimento dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue in merito all’utilizzo dello sconto in fattura:

  • il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto;
  • a fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante;
  • l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA;
  • l’obbligo di indicare in ciascuna fattura lo sconto concesso al committente (pari, al più, alla detrazione medesima), indicazione che consente di individuare anche il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

Considerato che lo sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest’ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell’importo dovuto, nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 è stato precisato che:

lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Pertanto, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato, anche in caso di sconto parziale. Questo perché è necessario dare evidenza dell’esercizio dell’opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello sconto in fattura.

Cosa fare in caso di errori legati all’errata certificazione dello sconto

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere in merito al corretto esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici in caso di errore nelle fatture.

Nel caso in esame, nonostante l’errore di fatturazione commesso, in base alla documentazione fornita dall’istante il Fisco ritiene che lo sconto in fattura sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.

In questo caso, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante, nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Inoltre, ai fini della prova dell’indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può tornare utile l’integrazione, con un documento extra­contabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

 

 

 

Francesca Ressa

Francesca lavora in ACCA dal 2008. Si è occupata nel corso degli anni di aspetti tecnici e commerciali. E’ autrice di BibLus dal 2012, seguendo tematiche legate alla sicurezza cantieri e opere edili.

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