Ecosismabonus: i chiarimenti delle Entrate per beneficiare delle detrazioni
Ecosismabonus solo per gli edifici esistenti; non è possibile fruire della detrazione se non ci sono parti comuni a più unità immobiliari
Continuano le domande circa le detrazioni in edilizia. Con la risposta n. 419/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’ecosismabonus, ossia le detrazioni per le spese riguardanti interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 63/2013).
A tal riguardo, il Fisco ribadisce che le realizzazioni interessate da suddetta detrazione devono riguardare esclusivamente edifici esistenti, sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione.
Quesito del contribuente
L’istante dichiara di dover eseguire una ristrutturazione con fedele ricostruzione di alcuni edifici preesistenti, ossia: un immobile (A/4) con relativa pertinenza (C/6) e due fabbricati rurali collabenti (F/2) a destinazione strumentale. Intende beneficiare della detrazione ecosismabonus per la realizzazione dei seguenti interventi:
- ricostruzione con una volumetria inferiore;
- miglioramento sismico di almeno 2 classi;
- interventi di risparmio energetico;
- fusione delle due unità immobiliari (A/4 ed F/2) in un’unica unità ad uso residenziale;
- spostamento di sedime di 20 metri per il rispetto delle normative urbanistiche.
Nel dettaglio chiede al Fisco se:
- gli interventi operati sul corpo di fabbrica principale possano considerarsi effettuati su un condominio minimo con la possibilità di cedere la detrazione spettante per tali interventi;
- nel caso in cui il corpo di fabbrica principale non fosse considerato “mini condominio”, se possa applicare due plafond di spesa relativo alle due unità immobiliari per le detrazioni previste per interventi antisismici, mentre, per gli interventi ecobonus, il limite di detrazione previsto per la sola unità immobiliare in origine destinata ad abitazione;
- il corpo di fabbrica staccato “ex stalla” possa considerarsi come unità immobiliare indipendente e, pertanto, godere di un autonomo plafond di spesa pari a 96.000 euro;
- possa fruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull’unità abitativa.
Risposte ai quesiti
Dopo un riepilogo della normativa vigente in merito alla detrazione in questione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti risposte in riferimento ai quesiti avanzati dall’istante:
- l’istante non potrà fruire della detrazione congiunta, ecosismabonus, in quanto non ci sono parti comuni a più unità immobiliari: il corpo principale è costituito da un’unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale. Ai sensi della circolare 19/E/2020, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, si ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Nel caso di specie, invece, l’istante può beneficiare solo in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici applicabili per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari;
- non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità: l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze;
- gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa; nel caso prospettato dall’istante, le due unità immobiliari, anche se accatastate separatamente dall’edificio principale, hanno un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori. Pertanto, conclude il Fisco, per le spese sostenute in merito agli interventi su tali pertinenze si potrà applicare il sismabonus ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l’unità immobiliare principale;
- è possibile usufruire del bonus mobili per gli interventi che si intendono effettuare.
L’ecosismabonus
L’art. 14, comma 2-quater.1, del dl n. 63/2013, n. 63, stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (parliamo del cosiddetto “ecosismabonus”) spetta, in alternativa alle detrazioni previste (ecobonus e sismabonus), una detrazione nella misura:
- dell’80%, in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell’85%, laddove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La suddetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, finalizzati al risparmio energetico, sono quelli che interessano l’involucro dell’edificio stesso con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la qualità media. Per tali interventi è necessario, inoltre, che l’immobile oggetto degli interventi medesimi sia dotato di impianto di riscaldamento.
Sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su “edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.
E’, pertanto, necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che si tratta di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di un intervento di nuova costruzione; tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.
Il Fisco precisa, inoltre, che l’esistenza dell’edificio classificato nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, ed è possibile godere dell’agevolazione.
Vedi articoli di precedenti: Ecobonus, la detrazione spetta anche agli edifici collabenti (ruderi) e Sismabonus ed ecobonus valgono per la demolizione e la ricostruzione di unità collabenti?
Clicca qui per scaricare la risposta n. 419/2020

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