Ecobonus e interventi diversi in periodi diversi autonomamente certificati

Interventi ecobonus effettuati in periodi d’imposta diversi: quale detrazione?

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Detrazioni autonome e distinte in assenza di “mera prosecuzione”: per beneficiare di entrambe le detrazioni i lavori devono essere autonomamente certificati

In tema di detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi di efficienza energetica eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 143 del 23 gennaio 2023.

Per lavori autonomamente certificati è possibile beneficiare di detrazioni distinte per la realizzazione di distinti lavori, sul medesimo immobile, ma in periodi d’imposta diversi. Questo, in sintesi, quanto espresso dal Fisco sulla questione sollevata.

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Il caso: esecuzione sul medesimo immobile di due distinti ed autonomi interventi, strutture opache orizzontali ed infissi

Il caso in esame riguarda la detrazione spettante per l’esecuzione sul medesimo immobile di due distinti ed autonomi interventi.

Nello specifico, la società istante riferisce di aver sostenuto spese per:

  • la sistemazione e il rifacimento della copertura (il tetto) dell’immobile di sua proprietà, i cui lavori sono iniziati nel 2019 e terminati in data 27 dicembre 2019;
  • la sostituzione degli infissi (la fornitura e la posa in opera), i cui lavori sono iniziati l’anno successivo, il 2020, e terminati in data 20 novembre 2020.

Ricordiamo che l’articolo 14 del dl n. 63/2013 prevede una detrazione nella misura del 65%, ­fino a un valore massimo di 60.000­ euro, per il primo intervento e nella misura del 50%,­ fino ad un valore massimo di 60.000 euro, per il secondo.

L’istante interroga le Entrate riguardo alla corretta modalità di fruizione della detrazione d’imposta, prevista dalla legge n. 296/2006 per la riqualificazione energetica degli immobili (ecobonus), in termini di limite di spesa agevolabile.

In particolare chiede quale sia il limite di spesa agevolabile per lavori eseguiti in periodi d’imposta differenti.

La risposta del Fisco: l’autonomia dei singoli lavori eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 16­ bis del TUIR che, al comma 4, prevede che:

nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

In pratica, come anche chiarito dal decreto 19 febbraio 2007, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico consiste nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Tuttavia, prosegue il Fisco, tale vincolo viene meno nel caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Per quanto concerne la possibilità per la società istante di beneficiare di entrambe le detrazioni in modo autonomo e distinto nei limiti previsti dal legislatore, il Fisco rappresenta che nel caso prospettato dalla società istante l’autonomia dei singoli interventi è dimostrata dall’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione. Pertanto, in virtù degli adempimenti amministrativi presentati dall’istante in relazione ai due interventi, allo steso spetta rispettivamente:

  • la detrazione al 65% fino a 60.000 euro per l’intervento del 2019;
  • la detrazione al 50% fino a 60.000 euro per la sostituzione degli infissi.

Conclusioni: i diversi interventi di efficienza energetica devono essere autonomamente detraibili

L’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

I distinti lavori, eseguiti con due diverse autorizzazioni (CILA), da due diversi fornitori, in due anni distinti (2019 e 2020) e oggetto di due diverse ed autonome comunicazioni all’Enea, possono beneficiare entrambi della detrazione in esame, ecobonus, in modo autonomo e distinto nei limiti previsti dalla stessa norma.

 

 

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