NO ad ulteriori trasferimenti delle detrazioni per le spese di ristrutturazione se già sono in eredità

Detrazione spese ristrutturazione, che succede agli eredi degli eredi?

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Il NO delle Entrate ad ulteriori trasferimenti delle detrazioni per le spese di ristrutturazione se già sono in eredità: è possibile un solo trasferimento delle rate residue

In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal de cuius, le quote residue NON si trasferiscono al successivo erede.

Agli eredi degli eredi NON spetta il bonus edilizio.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 612/2021 in merito alle detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di trasferimento dell’immobile, causa morte.

Quesito

L’istante rappresenta quanto segue:

  • il suocero, titolare di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio su di un immobile di sua proprietà, viene a mancare nel settembre 2019;
  • la moglie dell’istante e i suoi tre fratelli co-eredi, per successione, hanno acquisito una quota (1/4) di proprietà dell’immobile predetto, acquisendo anche il diritto a pari quota delle detrazioni residue spettanti al padre defunto;
  • la moglie è deceduta nell’agosto 2020, lasciando come unici eredi l’istante e la figlia, studentessa universitaria senza redditi, a suo carico.

Ciò premesso, l’istante chiede se, nella dichiarazione dei redditi modello 730/2021, può usufruire della detrazione per spese relative alla ristrutturazione di un immobile acquisito per successione.

In particolare:

  • se può beneficiare nella dichiarazione 730/2021, e da qui in avanti, delle detrazioni relative alle quote di immobile di cui è venuto in possesso;
  • se nel computo della rata può considerare la detrazione non fruita dalla moglie nell’anno precedente in quanto incapiente;
  • se può utilizzare, nello stesso modo, anche l’ulteriore quota di detrazione spettante alla figlia, incapiente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere in merito alla questione prospettata, ricorda che ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR si ha che: in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Ciò è ribadito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021: in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

In pratica, condizione indispensabile è la “detenzione materiale e diretta del bene” che deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità; analogamente in caso di decesso dell’erede.

Conclusione

Alla luce di quanto detto, conclude il Fisco, il marito istante, in qualità di erede, non potrà beneficiare delle quote residue della detrazione, quote acquisite dalla moglie deceduta a seguito del decesso del padre che aveva sostenuto le spese di ristrutturazione: le quote residue non si trasferiscano al successivo erede!

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 612/2021

 

decuius
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