Ok al credito d’imposta affitti anche in caso di esercizio di più attività d’impresa
I chiarimenti delle Entrate: per beneficiare per intero dell’agevolazione è necessario che l’attività sospesa rappresenti quella prevalente nel periodo di imposta 2019
Con l’istanza di interpello n. 468/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti circa il credito d’imposta spettanti sui canoni di locazione di botteghe e negozi, ed in particolare nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione a causa della pandemia in corso.
Per poter beneficiare dell’agevolazione per intero è necessario che l’attività sospesa rappresenti quella prevalente nel periodo di imposta 2019.
Questo, in sintesi, quanto chiarito nella risposta del Fisco che ha richiamato i principi stabiliti con la circolare n. 8/E del 2020.
Credito d’imposta per canoni di locazione
Ai sensi dell’art. 65 del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia) è prevista la possibilità di fruire di un credito di imposta del 60% per la corresponsione dei canoni di locazione.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali (rientranti nell’ambito applicativo del DPCM dell’11 marzo 2020);
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
- avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e con le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020 sono state fornite le prime istruzioni in relazione a suddetta agevolazione.
Quesito
L’istante è un imprenditore individuale titolare di un’attività con annessa rivendita generi di monopolio, in regime di contabilità semplificata. Il locale dove si svolgono suddette attività, appartenente alla categoria catastale C/1, è condotto in locazione in base ad un regolare contratto.
L’istante dichiara che, con riferimento all’esercizio 2019, i ricavi derivanti dall’attività hanno rappresentato più del 50% dei ricavi complessivi, tenuto conto dei ricavi e degli aggi derivanti dalle altre attività (rivendita generi di monopolio).
A seguito dell’emergenza epidemiologica, l’attività principale rientrava tra quelle sospese; mentre quella di rivendita di generi di monopolio è stata svolta nel suddetto periodo di sospensione.
Il medesimo ha dichiarato, inoltre, che i ricavi relativi all’attività sospesa, nel corso del periodo d’imposta precedente (2019), sono stati in percentuale superiori a quelli rivenienti dall’attività di rivendita di generi di monopolio non sospesa.
Ciò posto, il contribuente chiede di conoscere:
- se il contributo sia beneficiabile per intero, tenuto conto che l’attività sospesa rappresenta quella prevalente nel periodo di imposta 2019;
- se il contributo sia beneficiabile in funzione di altri parametri e quali siano i predetti parametri.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 8/E del 2020 che, sebbene con riferimento alla sospensione dei versamenti di cui all’art. 61 del decreto Cura Italia, precisa quanto segue:
nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).
Il principio emanato nell’ambito della sospensione dei versamenti nel caso di esercizio di più attività della medesima impresa, ossia di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, si ritiene applicabile anche al credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi.
Pertanto, l’istante può beneficiare del credito d’imposta in esame calcolato sull’intero importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di legge e tenuto conto che l’attività sospesa rappresenti quella prevalente nel periodo di imposta 2019.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 468/2020

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