Credito d’imposta locazioni anche per professionista sublocatario?
Dalle Entrate: il professionista che subaffitta una stanza come studio può accedere al credito d’imposta al 60%
In arrivo nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa l’accesso al credito d’imposta locazioni, previsto dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020), anche in caso di sublocazione.
Con la risposta n. 356/2020 le Entrate chiariscono che l’agevolazione spetta anche in caso di sublocazione di una stanza da adibire allo svolgimento della propria attività professionale, se il contratto è regolato dalla legge n. 392/1978.
In merito consulta anche l’articolo: Credito d’imposta locazioni, in arrivo i nuovi chiarimenti delle Entrate.
Credito d’imposta canoni locazione
Ricordiamo che l’art.28 del dl n. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta infatti un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Vi accedono i professionisti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito una perdita del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
Il credito è utilizzabile in compensazione col modello F24 (codice tributo 6920 “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”), ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito si è formato.
Fino al 31 dicembre 2021 il credito può anche essere ceduto a terzi, compreso il locatore a titolo di pagamento del canone.
Quesito
Un professionista (un avvocato) dichiara di aver preso in sublocazione una stanza all’interno di un altro immobile per adibirla all’esercizio della propria attività professionale; il contratto è regolato dalla legge n. 392/1978 che contiene la disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
L’istante evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019.
Pertanto, chiede di poter accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.
Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha citato la circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E che, nel descrivere i contratti di locazione ammissibili ai fini del beneficio, ha chiarito che i predetti canoni devono essere relativi ad un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nel caso in esame, la durata del contratto di sublocazione stipulato dal professionista istante è regolato dall’art. 27 della legge n. 392/1978, applicabile anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Secondo il Fisco, anche se il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza e conserva un’autonoma rilevanza economica.
Pertanto, avendo stipulato un contratto di sublocazione (ai sensi della legge n. 392 del 1978) e sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, l’istante può beneficiare dell’agevolazione; naturalmente la norma si può estendere a tutti i tipi di professione.
Infine, precisa il Fisco, anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti, può usufruire del bonus locazioni fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta di cui all’art. 28.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 356/2020

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