Indebita percezione del contributo a fondo perduto: si applica la sanzione?
Dalle Entrate: nessuna sanzione se il chiarimento è successivo all’indebito ma involontario incasso del contributo
Per far fronte alla crisi economica che le attività stanno attraversando il decreto legge Sostegni ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti.
Con la risposta all’interpello n. 581 dell’8 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare in caso di indebita percezione del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (ex art 1 dl n. 41/2021): se il contributo risulta percepito indebitamente a causa di un chiarimento ministeriale emanato successivamente all’erogazione, il contribuente è tenuto a restituire l’importo del contributo stesso, comprensivo degli interessi, ma senza applicare le sanzioni.
Quesito
L’istante dichiara:
- che in data 21 aprile 2021 ha presentato, per via telematica, la richiesta a fondo perduto ed è stata accolta il 27 aprile 2021 con relativo accredito;
- di aver percepito, nel mese di aprile 2021, il contributo a fondo perduto (di cui al decreto-legge n. 41 del 2021);
- che solo a seguito dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 5/E del 2021, ha preso consapevolezza della non spettanza dello stesso.
Quindi solo con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 (successiva all’erogazione) veniva escluso dal fatturato, rilevante ai fini dell’indennizzo, il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa.
Infatti la circolare chiarisce che: il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019.
In pratica, l’errore commesso dall’istante è quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale).
L’istante essendo intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo, considerando che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta.
Parere delle Entrate
Il Fisco ricorda che il comma 12 dell’articolo 25 del dl n. 41/2021 dispone che: “Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti…”.
Tuttavia, la circolare n. 25/E del 2020, chiarisce i casi di errata percezione del contributo (di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020), a cui non si applicano le sanzioni; in particolare si ha che: “le sanzioni NON saranno dovute anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi”.
In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante, restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi, utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.
Conclusioni
Secondo il Fisco: in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, l’istante può restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza la necessità di dover corrispondere anche le sanzioni.
Riguardo alle modalità di restituzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante dovranno essere versate tramite modello F24, senza possibilità di compensazione (Provvedimento AE del 23 marzo 2021).
Clicca qui per scaricar la risposta n. 581/2021

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