Contributo a fondo perduto: le associazioni tra professionisti sono escluse
Per le Entrate le associazioni tra professionisti iscritti alle casse di Previdenza non accedono al contributo a fondo perduto
Il decreto Rilancio ha introdotto con l’art.25 un contributo a fondo perduto, a sostegno delle impresa e dell’economia, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Con la risposta n. 377 del 18 settembre 2020 vengono forniti ulteriori chiarimenti circa l’ambito soggettivo del contributo erogato delle Entrate.
Per maggiori approfondimenti sul contributo vedi anche un articolo precedente di BibLus-net: Dalle Entrate la guida fiscale e le regole sui contributi a fondo perduto.
Quesito
Un’associazione tra professionisti chiede chiarimenti circa la possibilità di richiedere o meno il contributo a fondo perduto.
L’istante rileva che l’articolo 25 del dl n. 34/2020, comma 1, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA; al successivo comma 2 individua i soggetti a cui NON spetta, tra cui i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Tuttavia la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, che delinea i requisiti e le condizioni da rispettare per accedere al contributo, ha incluso fra i beneficiari le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (senza escludere di fatto gli associati che siano professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, analogamente a quanto avviene per le Società tra Professionisti “Stp”).
In relazione a quanto espresso, sembrerebbe che:
- l’articolo 25 del decreto rilancio escluda la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto ai soci e all’associazione fra professionisti, in quanto quest’ultima è costituita da iscritti all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- la circolare n. 15/E del 2020, invece, ne consente l’accesso.
Ciò premesso, l’istante chiede se l’associazione di professionisti può richiedere o meno il contributo, essendo, esclusa dal beneficio secondo le previsioni normative (decreto Rilancio) ma ammessa, invece, in base al chiarimento fornito dalla circolare di prassi (n.15/E del 13 giugno 2020).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito alla fruizione del contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 22/E del 2020 che al paragrafo 2.10, con riferimento agli studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza, afferma che:
non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.
La circolare ha meglio chiarito, quindi, i soggetti beneficiari, escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996); di conseguenza anche gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro dei beneficiari.
Nel caso in esame, quindi, l’associazione istante essendo costituita da iscritti all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria (che rientra tra i predetti enti di previdenza obbligatorio) resta esclusa dal contributo a fondo perduto.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 377 del 18 settembre 2020

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