Ok alla cessione del credito ecobonus dal figlio incapiente al genitore finanziatore
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce il caso di cessione del credito ecobonus da parte di un contribuente incapiente al proprio genitore che gli fa un prestito
Con la risposta n. 298/2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in materia di cessione del credito ecobonus ad un soggetto privato.
Quesito
Un contribuente no-tax area e proprietario di un’unità abitativa, volendo intraprendere degli interventi di riqualificazione energetica sulla stessa, intende avere un prestito da parte del genitore al fine di poter eseguire detti lavori. Lo stesso specifica, inoltre, che sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono effettuati tramite bonifici che movimentano il suo conto corrente.
L’istante chiede se fosse possibile cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Parere delle Entrate
In base all’art. 14, comma 2-ter, del dl 63/2013, i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella cosiddetta no-tax area possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.
Condizione necessarie per la cessione del credito è che le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
Nel caso in esame il cedente, ossia l’istante, trovandosi effettivamente in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese, può ricorrere alla cessione del credito d’imposta corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Tuttavia, rimane obbligo dell’istante la verifica dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione.
Modalità di cessione
Sempre nella riposta all’interpello, le Entrate chiariscono che le modalità di cessione sono libere (risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018); mentre gli adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione sono espressamente previsti dal punto 4 del Provvedimento n. 100372/2019.
Viene chiarito, infine, che il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Clicca qui per scaricare la risposta AE n. 298/2019

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