Dalle Entrate i limiti alla cessione del credito ecobonus
No alla cessione del credito ecobonus alla società i cui soci sono anche titolari dell’agevolazione. Ecco i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione
Con la risposta n. 415/2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona la cessione del credito d’imposta corrispondente all’ecobonus nel caso in cui a sostenere le spese per la riqualificazione energetica di un immobile è una società.
Ricordiamo, a tal proposito, che la legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale (dal 70% al 75% delle spese sostenute) per i lavori di riqualificazione energetica avviati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021: il cosiddetto ecobonus.
Successivamente, con la Legge crescita, è anche stata data la possibilità di poter cedere il credito derivante da questa detrazione, a determinate condizioni.
Quesito
Il quesito in esame riguarda una società che ha sostenuto le spese per un intervento di riqualificazione energetica dei propri stabili ed impianti, la cui detrazione viene imputata “pro quota” ai rispettivi 3 soci.
Data la loro limitata capienza IRPEF, i soci vorrebbero effettuare la cessione del credito corrispondente alla società istante da loro partecipata. Il quesito che presentano è il seguente:
Se ad essere titolari della detrazione fiscale sono i soci, questi possono effettuare la cessione a favore della società di cui fanno parte?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta delle Entrate è negativa: i soci titolari dell’agevolazione non possono cedere il credito corrispondente alla detrazione alla società di cui fanno parte.
La possibilità di “retrocedere” il credito all’originario titolare della detrazione non è prevista dalla normativa: non è consentito al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta.
Il collegamento necessario per la cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con le precedenti circolari n. 11/E/2018 e la n. 17/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, ma collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nella risposta delle Entrate, inoltre, sono indicati a titolo esemplificativo i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
- nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;
- più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
- nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Clicca qui per scaricare la risposta n. 315/2019

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