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No alla cedolare secca in caso di sublocazione unità abitativa

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I chiarimenti delle Entrate: niente cedolare secca in caso di sublocazione unità abitativa poiché non rientra tra i redditi di natura fondiaria

Un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale FiscoOggi, se:

È possibile chiedere il regime della cedolare secca per la sublocazione di una unità abitativa?

La risposta del Fisco è negativa:

No, il sistema di tassazione della cedolare secca non può essere applicato alle sublocazioni di immobili. I redditi derivanti da un contratto di sublocazione rientrano tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir (comma 1, lett. h) e non tra i redditi di natura fondiaria, per i quali si può richiedere il regime agevolato.

Redditi diversi e redditi fondiari

I redditi diversi costituiscono una categoria di reddito residuale, che ha carattere eterogeneo, in quanto comprende i redditi più disparati che non rientrano nelle altre categorie di reddito indicate nell’art. 6 del T.U.I.R. o che hanno caratteri peculiari non inquadrabili in una categoria tipica.

redditi fondiari, invece, sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Cedolare secca, cos’è

Ricordiamo che la cedolare secca è il regime di tassazione sulle locazioni di determinati immobili, scelto facoltativamente dal contribuente in sostituzione di tutte le altre forme.

In particolare, si tratta del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile.

Le aliquote e le imposte sostituite

Nel caso in cui il locatore opta per l’applicazione della“cedolare secca, il canone annuo di locazione annuo stabilito dalle parti sarà soggetto a tassazione con le seguenti aliquote:

  • 21% per i contratti di locazione a canone libero;
  • 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (che sono individuati dall’art. 1, lett. a) e b) dl n. 551/1998) ed in quelli ad alta tensione abitativa.

Inoltre, verranno eliminate le seguenti imposte:

  • irpef e relative addizionali regionali e comunali (nel caso in cui siano dovute);
  • imposta di registro dovuta sulla registrazione del contratto (pari al 2% del canone annuo tenendo comunque presente che normalmente tale imposta viene poi addebitata al 50% al locatario);
  •  imposta di bollo (applicata su due copie del contratto di locazione e pari ad euro 16,00 ogni 100 righe o frazione di esse);
  • imposta di registro e bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto quando:
    • alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare secca;
    • venga esercitata l’opzione per la “cedolare secca” per il periodo di durata della proroga.

Tuttavia, l’opzione al regime della cedolare secca non fa venire meno l’obbligo di registrazione del contratto di locazione e di dichiarazione del reddito corrispondente nella dichiarazione dei redditi.

Infine, nei casi in cui il locatore opti per tale regime fiscale, lo stesso non avrà più la possibilità di poter operare l’aumento del canone agganciato all’aumento Istat (anche nel caso in cui sia previsto contrattualmente).

 

estimus
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Clicca qui per accedere alla scheda sulla cedolare secca del sito delle Entrate

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