Bonus facciate cortili interni musei

Bonus facciate, no se la facciata è visibile solo dai turisti

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

L’Agenzia delle Entrate: la detrazione non spetta per le facciate interne non visibili dalla strada ma solo dagli utenti del museo


Con la risposta n. 606/2021 ad un interpello l’Agenzia delle Entrate affronta un caso specifico di applicazione delle detrazione al 90% sul recupero e risanamento dei prospetti esterni degli edifici, il cosiddetto bonus facciate.

Quesito

Una società rappresenta di avere acquistato un complesso immobiliare adibendone una parte a museo e ad altre attività connesse.

Ciò premesso, l’istante chiede se per interventi edilizi di ripristino delle facciate del museo può usufruire della detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute, ossia il bonus facciate.

In particolare, chiede se:

  • l’agevolazione riguarda anche le facciate interne che, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, sono comunque visibili dagli utenti del museo (ossia uno spazio ad uso pubblico), il quale risulta inserito in un circuito turistico regionale;
  • i lavori da eseguire rientrano tra quelli di “manutenzione straordinaria” e, di conseguenza, le prestazioni edilizie in questione possano beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10% prevista dall’articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In relazione al primo quesito formulato, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, come chiarito con la circolare n. 2/E del 2020, l’agevolazione in esame è riferita esclusivamente alle sole facciate visibili da strade destinate all’uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti.

Pertanto NON può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche se di pregio o con carattere cultural, a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.

In merito al secondo quesito, invece, la risposta del Fisco è positiva: le prestazioni relative agli interventi prospettati dall’istante (di cui all’articolo 3, lettera b, del dpr n. 380/2001) sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 10%; detta agevolazione riguarda esclusivamente l’unità immobiliare accatastata come A9 e le relative pertinenze.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 606/2021

 

termus
termus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.