Ok del Fisco: la banca committente dei lavori agevolabili col bonus facciate può acquistare i crediti maturati dalle imprese che hanno applicato lo sconto in fattura
La questione esaminata nella recente risposta n. 236/2023 dell’Agenzia delle Entrate riguarda un caso alquanto particolare in tema di bonus facciate e sconto in fattura; nello specifico il Fisco ha fornito precisazioni sul riacquisto del credito ceduto inerente ai lavori agevolabili.
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Un istituto bancario intende eseguire dei lavori finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna dell’immobile in cui l’istituto è locato e di cui è proprietario. Si tratta, quindi, di lavori rientranti nell’ambito del bonus facciata ed affidati in appalto ad una società di progettazione ed un’impresa esecutrice.
L’istante rappresenta che i lavori sono stati pagati per intero nel 2021, ma eseguiti nel 2022, per principio di cassa: rientrano quindi nell’agevolazione al 90%. Inoltre, per quanto riguarda le spese relative ai lavori, nonché alla progettazione ed alla direzione lavori è stato applicato lo sconto in fattura (previsto dall’art. 121 del decreto Rilancio).
A tal riguardo l’istituto bancario, che è al tempo stesso committente e tra i soggetti possibili cessionari, chiede se è possibile acquistare i creduti maturati dalle imprese che hanno eseguito i lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus facciate è stato istituito dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di Bilancio 2020, modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge di Bilancio 2021 Esso consiste in una detrazione dall’imposta lorda del 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 39, della legge di Bilancio 2022, la detrazione per le spese sostenute nel 2022 scende al 60% delle spese stesse.
In pratica, il bonus in esame permette di recuperare il 60% delle spese sostenute nel 2022 sui costi sostenuti per eseguire lavori edili sulle facciate esterne degli immobili. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale).
Il fornitore a sua volta, recuperato il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di:
Per avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
Il soggetto che riceve lo sconto in fattura deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, un’apposita comunicazione con cui verrà notificata la rinuncia al bonus fiscale in luogo della sua cessione o dello sconto applicato in fattura.
La circolare n. 30/E/ 2020 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che i controlli vengono eseguiti sul committente, beneficiario della detrazione. Sempre secondo la circolare, i fornitori sono responsabili in solido solo in caso di concorso nella violazione.
Pertanto, in caso di irregolarità di fruizione del bonus (come indicato nel dl n. 34/2000), è chi ha commissionato i lavori (ossia il committente) che deve restituite quanto ha indebitamente usufruito con lo sconto in fattura.
Ricordiamo, inoltre, che il dl n. 11/2023 ha stabilito una nuove regole per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi. Novità che riguardano solo i nuovi interventi (quelli ancora non iniziati), che come sappiamo non potranno più godere di cessione del credito/sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta.
Con riferimento al quesito posto il Fisco ritiene che la ditta appaltatrice ed il professionista incaricato, beneficiari del credito d’imposta derivante dalla procedura di sconto in fattura, possono procedere alla cessione dello stesso al committente, nel caso in esame all’istituto bancario, in quanto rientra tra i soggetti esercenti attività creditizia. In pratica, l’istante acquisterebbe i crediti d’imposta maturati dalle imprese, non nella veste di ”committente” ma in quella di ”operatore bancario” (ai sensi dell’articolo 121).
In conclusione: l’istituto bancario committente di lavori rientranti in ambito bonus facciate può riacquistare i crediti maturati dalle imprese che hanno eseguito i lavori e che hanno applicato lo sconto in fattura.
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